Ottenere l’amministratore di sostegno in caso di infermità
La persona che, a causa di un’infermità psichica o fisica, non sia in grado, temporaneamente o in modo permanente, di gestire i propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice.
Secondo una recente ordinanza della Cassazione (Cass. ord. n. 2364 del 4.02.2014) il giudice adito, prima di provvedere alla nomina dell’amministratore, deve esaminare la condizione del soggetto e verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’amministrazione di sostegno e cioè del:
– requisito soggettivo: menomazione fisica o psichica (tale condizione deve essere provata dal richiedente con opportune certificazioni mediche);
– requisito oggettivo: incidenza effettiva di tale menomazione sulla capacità del soggetto di agire per tutelare i propri interessi patrimoniali e non; in altri termini, occorre che il soggetto sia nell’impossibilità di comprendere il senso delle proprie azioni o comunque di individuarne le conseguenze, al punto di aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona che si occupi della tutela dei suoi interessi.
Dunque, è necessario effettuare un duplice accertamento e comprendere fino a che punto la menomazione fisica o psichica accertata incida sulle capacità del soggetto di avere autonomamente cura dei propri interessi.
L’amministratore di sostegno, una volta nominato, ha il dovere di perseguire gli interessi del beneficiario, i suoi bisogni e le sue aspirazioni. Quella dell’amministratore è una funzione meramente assistenziale che serve a sopperire alle incapacità del soggetto debole di prendersi cura di sé.
Foggia, 4 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo