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Scrivere sms o digitare sulla tastiera alla guida Legittima la multa

avv. Eugenio Gargiulo
avv. Eugenio Gargiulo

Ad alcuni automobilisti è capitato di essere stati multati perché trovati dalla polizia col cellulare in mano. In realtà non stavano telefonando, ma semplicemente cercavano un numero nella rubrica del telefonino: in questi casi è valida la multa?


Come noto, il codice della strada (Art. 173 Cod. Str)  vieta al conducente di utilizzare, durante la marcia, telefonini cellulari senza gli auricolari o senza la viva voce, salvo che tali due strumenti, per il loro funzionamento, necessitino dell’uso delle mani.

La sanzione, in caso di violazione, va da 70 a 285 euro.

In verità, il codice della strada non ha inteso vietare solo l’effettuazione di conversazioni telefoniche, ma anche qualsiasi modo di utilizzo del cellulare. È quindi ricompreso nella norma – ed è quindi proibito – l’invio o il ricevimento di messaggi sms, la consultazione della rubrica telefonica e, pure, tenere il cellulare vicino alla bocca mentre è attivo il vivavoce (in quest’ultimo caso, infatti, l’apparecchio deve rimanere appoggiato su qualsiasi parte del veicolo, purché lasci le mani libere per la guida).

Questo è, del resto, l’orientamento della Cassazione. ( così Cass. sent. n. 13766 del 27.05.2008.)

La norma, infatti, che vieta l’uso del cellulare alla guida è infatti solo una specificazione della prescrizione più generale contenuta sempre nel codice della strada (Art. 140 Cod. str.) secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

La motivazione del divieto di legge è di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

Dunque, l’uso del cellulare per la ricerca d’un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall’apparecchio stesso, è vietata dalla legge e consente alla polizia di elevare legittimamente la contravvenzione. Ciò, infatti, determina una distrazione, imponendo di distogliere la vista dalla strada in favore invece dell’apparecchio stesso; inoltre obbliga l’impegno d’una delle mani sulla tastiera con conseguente ritardo nell’azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida.

Foggia, 13 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

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