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Risarcito il cliente di un bar che cade su una macchia di cioccolato

avv. Eugenio Gargiulo
avv. Eugenio Gargiulo

La cioccolata piace davvero a tutti, delizia il palato e fa bene all’umore. Ma chi avrebbe mai immaginato che potesse trasformarsi anche in un’insidia e dare luogo a un contenzioso?

Ed è proprio di cioccolata (come causa di danno alla persona) che si è dovuto occupare il Tribunale di Brindisi.

No, non stiamo parlando di quel danno che temiamo tutti noi (ossia di quel chilo di troppo che  potrebbe portare il consumo eccessivo di cioccolata), ma delle vere e proprie lesioni fisiche di chi scivolando su una macchia di cioccolato può subire.

La vicenda giudiziaria finita nelle aule del Tribunale di Brindisi, riguarda l’avventore di un bar che a causa di una macchia di cioccolato sul pavimento cadeva rovinosamente a terra procurandosi il trauma discorsivo del rachide cervicale e del ginocchio destro.

L’uomo citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il titolare del bar (luogo dove aveva subito l’incidente) chiedendo di essere risarcito per i danni fisici subiti a seguito della caduta al suolo determinata dalla presenza della macchia di cioccolato sul pavimento.

In particolare chiedeva che il gestore del bar fosse riconosciuto responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) o in subordine ai sensi dell’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito).

Il gestore del bar costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda ritenendo di non avere alcuna responsabilità dell’accaduto.

Il giudice ha, invece, accolto la richiesta risarcitoria ritenendo che il gestore del bar dovesse rispondere della caduta del cliente ai sensi dell’art. 2051c.c. perché questa responsabilità ha carattere oggettivo e, dunque, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. ( così Tribunale di Brindisi – Sezione civile, Sentenza n. 80 del 15 gennaio 2014)

Il custode (in questo caso il gestore del bar) e’ esonerato da responsabilità solo se dimostra il “caso fortuito”oppure che il fatto e’ stato commesso dal fatto del terzo o per colpa del danneggiato; il danneggiato, invece, deve fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.

La prova che l’avventore fosse caduto sulla macchia di cioccolata era stata fornita dalle deposizioni testimoniali effettuate; i testimoni, infatti, videro scivolare e poi soccorsero l’attore constatando la presenza di “una macchia di cioccolato liquido” sul pavimento.

In definitiva, la domanda attorea e’ stata accolta perché : l’evento dannoso non è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa in sé, né il convenuto ha dimostrato la sussistenza del fortuito o di un comportamento colposo del danneggiato tale da integrare un concorso di colpa.”

L’attore ha ottenuto un risarcimento pari ad euro 3.215,00 mentre le spese di giudizio sono state compensate.

Foggia, 18 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo


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