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La Banca non può non cambiare un “proprio” assegno bancario se il beneficiario è sprovvisto di conto corrente presso la banca stessa

avvocato Eugenio GargiuloSebbene la legge (Art. 33 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736) disponga che ogni assegno bancario debba essere pagato a vista, cioè a semplice presentazione allo sportello, capita, a volte, che il personale delle banche opponga resistenza all’immediato cambio del titolo in denaro: ciò accade, in particolare, quando la filiale non conosca personalmente il presentatore dell’assegno o, ancora più spesso, se quest’ultimo non abbia aperto un conto corrente.


La ragione di tale precauzione sta nel fatto che la banca è responsabile direttamente se paga l’assegno a una persona non legittimata a riscuoterlo.

Tuttavia, questa non è una valida motivazione per impedire il pagamento del titolo, stante appunto il diritto del prenditore di ricevere il denaro.

Pertanto, a tutto voler concedere, il cassiere della banca dovrà chiedere uno o più documenti di colui che si presenta per l’incasso e farne fotocopia ed, eventualmente, accertare telefonicamente con il traente se l’assegno è stato da quest’ultimo realmente emesso in favore del presentatore e per quale importo.

Ricordiamo che l’assegno bancario altro non è che un ordine di pagamento scritto con il quale il cliente (detto traente) chiede alla banca di versare una somma a un terzo (beneficiario o prenditore). Va compilato indicando data e luogo di emissione,importo,beneficiario,firma.

Se l’assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca può rifiutare di pagarlo.

Il cliente ha l’obbligo di assicurare che sul proprio conto, al momento della riscossione dell’assegno da parte del beneficiario, sia presente denaro sufficiente a pagare l’assegno (è la cosiddetta “provvista”).

Emettere assegni senza autorizzazione o scoperti non costituisce un reato, ossia un illecito penale, ma solo un illecito amministrativo.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono indicare nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Foggia, 26 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

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