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Limiti per il rilascio della licenza di porto d’armi e per la denuncia di detenzione

avvocato Eugenio GargiuloIl provvedimento di autorizzazione alla detenzione ed al porto delle armi può essere rilasciato solo a persone assolutamente ineccepibili (ai sensi dell’art. 39, T. U.l.P.S.), in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

Di conseguenza – ha chiarito il Consiglio di Stato in una recente sentenza – l’autorità pubblica gode di ampia discrezionalità nel decidere se rilasciare o non le relative licenze o, se del caso, nel revocarle, come pure nel vietare. Tale discrezionalità è rivolta allo scopo di prevenire non solo delitti ed abusi, ma anche gli involontari sinistri dovuti ad incapacità o negligenza. (Cons. St. sent. n. 2035 del 15.04.2013)

Ricordiamo che, a differenza del porto d’armi, la semplice detenzione delle armi di per sé non è sottoposta a licenza, ma solo ad obbligo di denuncia da parte del detentore.

Tanto la revoca dell’autorizzazione del porto d’armi (trattandosi di un atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza) quanto il divieto di detenere armi e munizioni, possono scaturire da semplici valutazioni probabilistiche sulla capacità di abuso dell’interessato. Il chiarimento viene da una recente sentenza del TAR Lazio. (TAR Lazio sent. n. 851/2014.)

Insomma, a detta dei giudici amministrativi, non c’è bisogno di conclamate prove sulla pericolosità del soggetto, ma basta la presenza di semplici indizi, valutati a discrezione della pubblica amministrazione: e ciò in quanto, in tale materia, la libertà dell’individuo (al porto d’armi o alla semplice detenzione) viene compressa di fronte al più importante bene della sicurezza collettiva.

Foggia, 31 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

 

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