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Chi paga la contravvenzione non può chiedere il risarcimento all’assicurazione

avv. Eugenio Gargiulo
avv. Eugenio Gargiulo

In caso di incidente stradale, bisogna stare attenti a pagare troppo frettolosamente l’eventuale multa. Infatti, secondo l’orientamento recente della Cassazione, chi accetta il pagamento in misura ridotta della contravvenzione (ossia effettua il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, dell’importo indicato nel verbale e corrispondente al minimo della sanzione) riconosce la propria responsabilità. ( in tal senso Cass. sent. n. 12899 del 26.05.2010)


Ciò determina due fondamentali conseguenze: La prima è che, in tal modo, il responsabile non potrà più impugnare il verbale contenente la multa; cioè , non potrà farlo sia davanti al giudice di pace (ossia in via giurisdizionale) che davanti al prefetto (ossia in via amministrativa).

Dunque, anche se l’immediato pagamento avviene al solo scopo di evitare l’inizio di un’azione esecutiva da parte del Comune (o il semplice fermo auto), ogni possibilità di fare ricorso viene precluso con il pagamento della contravvenzione.

In secondo luogo, l’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale pagamento gli impedisce di avanzare eventuali richieste di risarcimento danni – sia in via stragiudiziale che in causa – nei confronti dell’assicurazione, pretese riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al codice della strada.

In altre parole, il pagamento della multa, anche se quest’ultima si riveli illegittima, preclude all’automobilista la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dalla compagnia. L’acquiescenza implica infatti l’assunzione di responsabilità e il giudice dovrà rigettare, sin dall’inizio, l’eventuale causa con la richiesta di indennizzo.

Foggia, 3 aprile 2014                                                              avv. Eugenio Gargiulo

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