Concorsi pubblici: obbligo di pubblicità delle prove orali Il mini-ritardo non preclude la partecipazione
Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti. (Cons. di Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622)
Il ritardo di 20 minuti del candidato non può pregiudicare a quest’ultimo la partecipazione al pubblico concorso se le prove non sono ancora iniziate. Qualora, infatti, l’interessato sia arrivato dopo la convocazione, ma prima dell’inizio delle prove, la pubblica amministrazione non può impedirgli di partecipare al concorso.
Lo ha detto il Tar Milano con una recente sentenza , con cui ha varato un decalogo del corretto comportamento della pubblica amministrazione.
Un’ostetrica, dopo aver partecipato alle prove scritte, è stata poi convocata per gli orali di un concorso poche ore più tardi, come previsto dal bando. A causa di un malore, la candidata si presentava tuttavia con un ritardo di 20 minuti. Di qui l’esclusione. Ma la ricorrente risultava comunque presente prima degli adempimenti preliminari delle prove orali (sorteggio delle buste contenenti le prove e lettura dei quesiti sorteggiati). Secondo i giudici, la ritardataria non poteva essere esclusa perché la prova pratica non era ancora iniziata.
La motivazione della sentenza è piuttosto articolata . Detto in parole molto semplici, secondo il Tar, ogni volta che la pubblica amministrazione prende un provvedimento, nell’ambito di una procedura amministrativa, deve cercare di bilanciare gli interessi in gioco e cercare il giusto equilibrio tra gli obiettivi da essa perseguiti e quelli del cittadino. (Tar Milano, sent. n. 928 del 8.04.2014.)
Il Tar ha liquidato alla concorrente l’importo di 10mila euro in proporzione alle possibilità di vittoria nel concorso: la concorrente ritardataria illegittimamente esclusa aveva infatti già superato due prove su quattro, e si trovava a concorrere con soli cinque candidati. Vi era quindi una ragionevole probabilità di conseguire un risultato economico utile (la vittoria del posto), senza la necessità di provare la sicurezza di una vittoria. È risultata quindi sufficiente una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi futuri, invece impediti della condotta illecita della Commissione giudicatrice.
Foggia, 22 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo