Cuglieri: confermati i finanziamenti per la realizzazione della circonvallazione
Non è a rischio il finanziamento per la variante alla SS. 292, denominata Circonvallazione di Cuglieri, i cui lavori sono iniziati di recente, un’opera che si innesta nell’ambito della direttrice Occidentale Sarda e che ridurrà i tempi di percorrenza nel tratto Oristano – Alghero.
Una preoccupazione nata a seguito della recente sentenza del TAR Sardegna, che ha ritenuto incompleta la valutazione paesaggistica necessaria alla realizzazione dell’opera.
“La Circonvallazione non è messa in discussione dal TAR – ha immediatamente voluto precisare l’assessore provinciale alle viabilità, Gianni Pia – l’unico rilievo sollevato dai giudici si riferisce ad un atto amministrativo, ripetibile e sanabile con una nuova valutazione degli Enti competenti”.
Secondo l’assessore Pia, il TAR non attribuisce all’opera appaltata nessun forte impatto ambientale: “la valutazione sul merito delle scelte tecnico-discrezionali sono espresse dagli organi cui è deputata la tutela del paesaggio e non rientra tra i compiti del giudice amministrativo – sottolinea Pia – mentre può valutarne le manchevolezze, estrinsecamente rilevabili sotto il profilo dell’istruttoria, così come il TAR ha fatto in questo caso”.
Il TAR si è pronunciato a seguito di tre ricorsi unificati, dei quali è stato accolto solo uno degli otto punti contestati. In pratica, ha annullato esclusivamente la determinazione del Direttore Servizio Tutela Paesaggistica della Regione Sardegna del 4 settembre 2013, n. 2928 e il presupposto parere della Soprintendenza ai Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici, etno-antropologici delle Province di Cagliari e Oristano del 26 agosto 2013, n. 13658, mentre ha respinto, per il resto, i ricorsi in esame, in quanto le censure sono prive di pregio e infondate.
Nel 2013 la Provincia, a lavori già appaltati, ha richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica, essendo nel frattempo scaduta nel 2012 quella già rilasciata nel 2007, sulla quale gli Enti preposti avevano già espresso il loro parere favorevole.
In sostanza, il TAR rileva non adeguatamente motivata, da parte della Soprintendenza, la compatibilità paesaggistica della previsione progettuale, secondo cui uno dei pilastri del viadotto stradale dovrà essere collocato (seppure al di fuori dell’alveo fluviale) all’interno della “golena”.
Ciò non ha conseguenze in merito agli atti espropriativi impugnati, nei confronti dei quali, peraltro, non sono stati dedotti vizi autonomi.
In altre parole, per effetto della sentenza, la Soprintendenza sarà chiamata a esprimere nuovamente le proprie valutazioni di compatibilità paesaggistica, restando per il resto intatta la complessiva struttura del procedimento.
In definitiva, ha osservato il TAR, non meritano accoglimento tutti gli altri profili di censura, per cui i ricorsi vanno respinti in relazione agli ulteriori atti impugnati.
A questo punto, a seguito dei ricorsi e del pronunciamento del TAR si prevede solo un ulteriore rallentamento dei lavori
La Provincia prende atto della sentenza e, previo pareri dei suoi uffici, tecnico e legale, deciderà a breve su un eventuale ricorso al Consiglio di Stato oppure se richiedere, per la terza volta consecutiva, un’ulteriore autorizzazione paesaggistica, nonostante i due precedenti esiti, sempre favorevoli, degli Enti preposti.