Rubriche

Commercialista ritarda a restituire documentazione in suo possesso Reato di “appropriazione indebita”?

avv. Eugenio Gargiulo
avv. Eugenio Gargiulo

Come l’avvocato, al termine della causa, è tenuto a restituire, al proprio cliente, tutto il fascicolo con i documenti in originale, altrettanto deve fare il commercialista che è obbligato a ridare le scritture contabili. I professionisti non possono, infatti, rinviare all’infinito il proprio cliente, adducendo scuse di vario tipo (per esempio, il mancato pagamento degli onorari, il trasferimento dello studio, ecc.).

Secondo, peraltro, una recentissima sentenza della Cassazione, il commercialista che non rispetta tale dovere risponde del reato di “appropriazione indebita aggravata”, rischiando addirittura la reclusione e una salata multa.


Il rifiuto del professionista di restituire al cliente la documentazione ricevuta in precedenza costituisce un comportamento che eccede i limiti del possesso originario.

In tali casi, il delitto di “appropriazione indebita” si consuma già dal momento in cui il possessore ha compiuto un atto di dominio sulla “cosa”, manifestando l’intenzione di tenerla come propria. ( in tal senso Cass. sent. n. 18027 del 30.04.14.)

Il reato, dunque, scatta semplicemente con la mancata restituzione della contabilità dal commercialista al cliente: a tal fine basta una semplice richiesta di restituzione avanzata da parte del cliente. Si consiglia – al fine di mantenere la prova di tale richiesta – di inoltrare la domanda di restituzione attraverso raccomandata a.r. o di consegnarla alle stesse mani del commercialista, avendo cura di farsela controfirmare per ricevuta. In tal modo, si potrà dimostrare, nel corso di un eventuale giudizio penale, di aver espressamente fatto richiesta di restituzione della documentazione e che la richiesta non è stata rispettata.

 

La sentenza chiarisce infine che il conto alla rovescia per la prescrizione del reato di appropriazione indebita parte dal momento in cui si mette in atto la condotta indebita, a prescindere dal fatto che il danneggiato ne venga a conoscenza.

Foggia, 6 maggio 2014                                                           Avv. Eugenio Gargiulo

 

Tag

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button
Close
Privacy Policy Cookie Policy