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Il padrone ha diritto al risarcimento del danno morale per la perdita dell’animale domestico o per il suo maltrattamento

Foto Avv. Eugenio GargiuloChi maltratta gli animali domestici deve risarcire anche il danno per la “sofferenza psicologica” causata al padrone.

La Cassazione ha stabilito che, nell’ipotesi di maltrattamento di animali domestici, il molestatore deve risarcire, oltre al danno fisico cagionato all’animale, anche il “danno morale” arrecato al padrone. ( in tal senso Cass. sent. n. 47391 21.12.2011)

Questa regola vale, a maggior ragione, in caso di morte dell’animale, come stabilito dal Giudice di Pace di Ortona (Chieti). Ad esempio, se si è alla guida dell’automobile e si uccide un animale domestico si sarà tenuti a risarcire il danno per il peggioramento della qualità della vita del padrone. Infatti la morte dell’animale rompe l’intenso legame affettivo che lega il cane al padrone e determina, quindi, un cambiamento nella vita di quest’ultimo. ( così Gdp Chieti sent. del 30.07.2006.)


Si è anche stabilito che la morte di un gatto dovuta alla negligenza della clinica veterinaria faccia scattare il risarcimento del danno morale in favore del padrone .( Cass. sent. n. 4493/2009 del 25.02.2009)

 

Il risarcimento spetta a chi concretamente cura e governa l’animale, anche se dall’anagrafe canina non risulta come proprietario. Lo ha sottolineato, in passato, la Pretura di Rovereto, che ha riconosciuto il danno alla ragazza che da sempre si era presa cura dell’animale, seppure non iscritta all’anagrafe canina. In pratica non conta chi è registrato come proprietario, ma chi costantemente governa e costruisce la relazione affettiva con l’animale. (Pretura di Rovereto, 15.06.1994)

L’uomo ha da sempre cercato di addomesticare gli animali, passando da una finalità di difesa del nucleo familiare alla costruzione di un rapporto simbiotico, affettivo e, da poco, anche terapeutico. Oggi, gli animali domestici rappresentano per le famiglie veri e propri simili da tutelare, al pari dei familiari. Si pensi alla Pet Therapy (ZooTerapia), praticata in molte strutture ospedaliere. Attraverso l’interazione tra animali e malati si cerca di migliorare lo stato psico-fisico dei pazienti

L’animale è considerato, secondo i giudici della Corte Suprema, come una “persona non umana”, in grado di percepire tanto il dolore fisico, quanto le sofferenze a livello emotivo. Pertanto, sotto un aspetto strettamente giuridico, l’interesse (di cui è titolare il padrone) all’integrità dell’animale domestico, essendo questi un essere senziente, quindi  in grado di percepire gli stimoli fisici e psichici, tra cui anche la sofferenza , deve essere sempre tutelato. Infatti il fatto di maltrattare un animale domestico è considerato reato ( art. 638 c.p.: “uccisione o danneggiamento di animali altrui” ), ciò anche in virtù del fatto che l’animale, rivestendo un ruolo importante all’interno della famiglia, proietta, seppur indirettamente, il proprio malessere nella sfera emotiva dei suoi padroni. La loro sofferenza e il patema per la perdita dell’animale meritano, perciò, considerazione.

Foggia, 6 maggio 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

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