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Il ginecologo è responsabile civilmente e deve risarcire se, nonostante l’anticoncezionale, nasce il bambino

Foto Avv. Eugenio GargiuloMolte volte si parla , nell’ambito della responsabilità medica, del risarcimento per “morte” da negligenza medica, ogni tanto è però fortunatamente possibile commentare anche una sentenza di risarcimento per “nascita” da negligenza medica!

Con una recente sentenza, il Tribunale di Milano ha, infatti,  stabilito che, nel caso di “gravidanza  non desiderata”, il ginecologo che ha sbagliato la prescrizione dell’anticoncezionale è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei novelli mamma e papà. Danno che deve essere non solo in senso “non patrimoniale”, ma anche “patrimoniale” .( in tal senso Tribunale di Milano, sez. I Civile, sentenza 10 marzo 2014)


Nel caso di specie, una coppia aveva manifestato al proprio medico di fiducia di non volere figli per questioni familiari ed economiche. Quest’ultimo, perciò, aveva prescritto il “cerotto” come contraccettivo transdermico; ma, nonostante il suo utilizzo, la donna era rimasta incinta.

Per ragioni ideologiche, la coppia aveva poi deciso di portare a termine la gravidanza.

Trascinato in causa, il ginecologo – così come avvenuto nel caso di specie – potrebbe difendersi affermando che la donna si sia recata da lui lamentando solo un’irregolarità del ciclo mestruale, senza però chiarire di non avere figli.

Sarà quindi innanzitutto necessario provare questa espressa volontà; e, in assenza di documentazioni che la dimostrino, si potrà farlo anche attraverso testimoni.

Nessun dubbio, poi, si potrebbe far discendere dall’esistenza del rapporto di causa/effetto tra la non corretta prescrizione e la gravidanza indesiderata.

Il medico, in questi casi, ha una responsabilità di tipo “contrattuale”. Egli è colpevole per la grave negligenza compiuta, avendo sbagliato clamorosamente la prescrizione di un farmaco.

L’inadempimento del medico all’obbligo di compiere la propria prestazione con diligenza lede il diritto della donna di decidere, liberamente e con il proprio compagno, circa l’eventuale gravidanza. Ne deriva quindi l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale (i figli saranno anche “piezz’e core” …ma costano!), sia di quello non patrimoniale (trattandosi della lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione).

Il risarcimento non compete solo alla donna, ma anche all’uomo, sia esso marito o semplice convivente. Infatti, il bene leso riguarda il nucleo familiare primario ed il danno causato alla libera scelta di una procreazione cosciente e responsabile investe sia i diritti della madre che del padre

Nel caso di specie, il tribunale ha condannato il medico a una sorta di vero e proprio “mantenimento” del bambino, obbligandolo all’indennizzo per le spese necessarie ad affrontare il mantenimento e l’educazione del figlio, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica (stimato fino all’età di 20 anni).

Tale somma, posta la situazione di difficoltà economica della coppia, veniva quantificata, in via equitativa (per l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare), in 400 euro al mese.

Foggia, 12 maggio 2014                                             Avv. Eugenio Gargiulo

 

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