Amministratore del condominio deve esporre negli spazi condominiali chiusi i cartelli col divieto di fumo ed è personalmente responsabile in caso di violazione
A tutti è ormai noto che non si può violare il “divieto di fumo” nei locali pubblici (per esempio: una pubblica amministrazione) o aperti al pubblico (per esempio: un cinema, una scuola). Addirittura, proprio qualche settimana fa la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento al lavoratore dipendente per il fumo passivo inalato durante le ore di servizio.
Al contrario, posto che ciascuno può fare ciò che vuole nella propria casa, non vi è alcun limite a sigarette, pipa e sigari all’interno delle quattro mura domestiche. E ciò, purtroppo, anche in presenza di bambini (il dovere di rispettare la salute della prole richiederebbe maggiore severità anche su questo fronte: se nonché è difficile pensare a un figlio che denunci il proprio genitore).
Ma cosa ne è degli spazi condominiali? Si può fumare nelle scale, nel giardino o nel garage? Come noto, le aree condominiali sono in comunione e ciascuno le può usare liberamente (purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca pari uso anche agli altri condomini).
In verità, il divieto di fumare (introdotto dalla l. n. 3 del 16.01.2003) si applica anche ai locali chiusi dei condomini come, per esempio, androne, scale, ascensore.
Il Ministro della Salute ha chiarito che il divieto è motivato dall’indubbia esigenza di garantire, anche in ambito condominiale, la tutela della salute dal “fumo passivo”. (Ministero della Salute, nota n. 1505 del 24.01.2005.)
Questi spazi, infatti, non possono essere equiparati ad un’abitazione privata, in quanto frequentati da condomini e da altre persone (per esempio, portiere, addetti alla manutenzione degli impianti, portalettere) che vi svolgono la propria attività lavorativa e alle quali deve essere estesa e garantita la tutela prevista dalla legge.
Da ciò deriva che l’amministratore è tenuto a esporre nell’androne, sulle scale e nell’ascensore i cartelli che prescrivono il divieto di fumo e a vigilare sulla sua osservanza. Nessuno, quindi, potrebbe fumare durante un’assemblea di condominio che si tenga nel garage, in una sala condominiale o, peggio, nelle scale. Addirittura, se l’amministratore non lo vieta ne potrebbe rispondere personalmente, anche con delle sanzioni.
I condomini e i frequentatori del fabbricato, per parte loro, possono “bacchettare” i trasgressori al rispetto del divieto e, in caso di inosservanza, segnalare la violazione alle autorità competenti.
Addirittura la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che, se le immissioni di fumo di sigaretta provenienti dal sottostante bar superano la normale tollerabilità, l’inquilino del soprastante appartamento può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale. ( in tal senso Cass. sent. n. 7875 del 31.03.2009)
Foggia, 15 maggio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo