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Corrispondenza mai arrivata? Le Poste Italiane devono il risarcimento

avv. Eugenio Gargiulo
avv. Eugenio Gargiulo

Molti gesti della vita quotidiana che, appaiono apparentemente scontati e semplici, in realtà implicano effetti giuridici. Così, per esempio, anche quando si compra un giornale si conclude un “contratto di compravendita di cosa mobile”, contratto che, in generale, non deve essere necessariamente scritto.

La stessa cosa succede quando ci si reca in un ufficio postale per spedire una lettera. Si stipula, in tali casi, un “contratto di spedizione” con pagamento anticipato, dove il vettore – le Poste – sono obbligate non solo alla consegna della missiva, ma anche della sua conservazione e cura. Con la conseguenza che, in caso di mancata recapito del plico al destinatario, il mittente, che non ha ottenuto il servizio richiesto, può chiedere il risarcimento del danno.


E’ quanto stabilito da un Giudice di Pace di Roma in una recente sentenza

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Tale danno, generalmente, è quello patrimoniale, ossia la spesa o la diminuzione di patrimonio che il mittente ha subìto a seguito del “disguido postale”. Il che non è sempre agevole da dimostrare davanti a un giudice. Così, quando la prova dell’ammontare del danno è impossibile da fornire, il giudice lo liquida “in via equitativa”, ossia sulla base di una valutazione del caso concreto, secondo quanto gli sembra giusto. ( così G.d.P. di Roma sent. n. 33455/13.)

Il principio che esprime la sentenza in commento è che il vettore è responsabile di “inadempimento contrattuale” per la mancata consegna della posta. E ciò perché fra il mittente e la società postale si configura un vero e proprio contratto di spedizione, che si perfeziona nel momento del pagamento anticipato.

È ovvio che, posta l’oralità del contratto, un momento essenziale per ottenere tutela davanti al giudice è la prova. Ed è per questo che la raccomandata a.r. fornisce l’appiglio documentale con cui si potrà dimostrare, in un eventuale giudizio, la consegna del plico all’ufficio postale.

 

Dal momento in cui il pacco viene consegnato dal mittente al vettore (sia che si tratti di Poste Italiane o di un qualsiasi altro servizio privato) è quest’ultimo che si assume ogni responsabilità per possibili danneggiamenti del contenuto, anche se fragile o in un imballo ridotto.

Il vettore risponde, quindi, sia della perdita che dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve fino a quando le consegna al destinatario.

L’unico modo per il vettore di esonerarsi dalla responsabilità è di dimostrare che la dispersione del plico è avvenuta per “caso fortuito”(si pensi a un terremoto), o per via della “natura”delle cose in esso contenute (si pensi a un pacco contenente dei fiori), o dei “vizi”delle stesse (si pensi a un pacco di bicchieri già rotti), o del loro imballaggio (un box di cartone con oggetti fragili senza la relativa copertura antiurto), o per “colpa del mittente”o del destinatario!

Foggia, 16 maggio 2014                                                         Avv. Eugenio Gargiulo

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