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E’ reato abbandonare l’automobile in un’area pubblica quando può essere considerata un rifiuto pericoloso

Foto Avv. Eugenio GargiuloIncappa nella commissione del reato di “illecito ambientale” (art. 6 della l. n. 210/2008) il proprietario dell’automobile che lascia il proprio mezzo, in pessimo stato, in un’area pubblica come un parcheggio. In tali casi, l’abbandono del rifiuto pericoloso può comportare una multa estremamente salata. La carcassa dell’auto deve essere considerata,infatti, dal giudice un “veicolo fuori uso” e un “rifiuto speciale”.

Ad affermarlo è una recentissima sentenza della Cassazione . (Cass. sent. n. 20492 del 19.05.14.)


Per qualificare un veicolo “fuori uso” e quindi “rifiuto speciale”, è necessario che vi sia:

A)la volontà di abbandono da parte del proprietario il veicolo

B) l’oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione.

In pratica, a qualificare un veicolo come “fuori uso” potrebbe essere il suo pessimo stato di conservazione o il fatto che il mezzo sia privo dei vari componenti.

Inoltre è necessario che lo stesso mezzo sia stato abbandonato sia su un’area pubblica che, eventualmente privata: così, per esempio, nei pressi di un campo sportivo, in una campagna, in un parcheggio gratuito o a pagamento, nei pressi di una discarica, in un cortile condominiale, ecc.

 

Infatti, si deve considerare fuori uso, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata .

Foggia, 20 maggio 2014                                             Avv. Eugenio Gargiulo

 

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