Incidente scolastico imprevedibile? L’insegnante non è responsabile personalmente
La professoressa non è responsabile se l’alunno si fa male durante la ricreazione a causa di una azione repentina di un compagno di classe. Lo ha affermato la Cassazione in una recente sentenza.
Nella circostanza , una bambina aveva fatto male a una compagna (con prognosi, per quest’ultima, di 35 giorni), perché, nel corso dell’intervallo, le aveva tirato il braccio per prendersi la merendina.
Non si può addebitare all’insegnante il reato di “lesioni colpose” per il danno subìto da un alunno quando la dinamica del sinistro sia imprevedibile. Sebbene, infatti, in determinati casi sia possibile evitare, a monte, qualsiasi rischio di incidente imponendo ai bambini di stare seduti al banco, di certo non si può comunque impedire ai giovani di socializzare durante le ore di ricreazione. Pertanto, in tali casi, non si vi è alcun “omesso controllo” da parte del maestro.
L’insegnante riveste quella che i giudici chiamano una “posizione di garanzia”: egli, cioè, ha l’obbligo di garantire che non si verifichino danni durante le ore in cui i bambini sono sotto la sua supervisione.
Tuttavia, quando dalla ricostruzione dell’episodio risulta che il danno si è verificato in modo del tutto accidentale e imprevedibile – per cui, anche volendo, il docente non avrebbe potuto evitarlo – non scatta la responsabilità penale. ( in tal senso Cass. sent. n. 21056/14 del 23.05.2014.)
In altre parole, bisogna verificare se una eventuale maggiore attenzione da parte del maestro avrebbe potuto impedire, a priori, la serie di eventi che ha portato all’incidente e alla lesione del bambino.
Foggia, 26 maggio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo