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Annullata la cartella esattoriale se l’Agenzia dell’Entrate non comunica l’esito del controllo formale

imagesStop al Fisco che procede alla liquidazione automatica e consente la notifica della cartella esattoriale che non sia stata preceduta dalla comunicazione circa l’esito del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi. Per la Corte di cassazione con la sentenza n. 15311 del 4 luglio 2014, risulta, infatti risulta nulla la cartella di pagamento notificata a prescindere dall’espletamento corretto del procedimento stabilito da specifiche norme di legge e supportato da circolari interpretative della stessa Agenzia delle Entrate. Pertanto, evidenziano i giudici, in tali condizioni non assume alcuna rilevanza ai fini della nullità dell’atto impositivo che il contribuente non abbia risposto alle domande sul Modello Unico.


Nella fattispecie, la sezione tributaria della Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’ente ed ha quindi confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato la cartella di pagamento emessa in seguito a un controllo formale sulla dichiarazione ai sensi dell’articolo 36 ter del d.p.r. 600 del 1973, senza però notificare alcuna comunicazione sull’esito di tale controllo.I giudici di Piazza Cavour rilevano, infatti, che dal mero dato testuale della norma, rispetto al più incisivo “controllo” previsto dall’art. 36 ter, rispetto alla “liquidazione” ex art. 36 bis, il legislatore abbia fatto conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, laddove il comma 4 in esame prevede l’obbligo dell’amministrazione di comunicare i motivi della rettifica operata in un apposita comunicazione da effettuare al contribuente.Ma v’è di più. Gli ermellini ricordano che tale onere per l’Agenzia delle Entrate é riconosciuto nella prassi e ribadito dallo stesso ente con due sue circolare, la n. 68 e la n. 77 entrambe del 2001, le quali precisano che la comunicazione dell’esito del controllo assolve alla duplice funzione di rendere edotto il contribuente delle motivazioni poste alla base dei recuperi d’imposta operati dall’Ufficio e di consentire allo stesso la segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente anche al fine, a fronte della verifica della fondatezza dei rilievi effettuati dal contribuente, di “procedere con sollecitudine ad esercitare il proprio potere di autotutela, al fine di consentire al contribuente di effettuare i versamenti delle somme eventualmente dovute, in tempo utile per usufruire del beneficio previsto dall’art. 3 del d.lgs. n.462/1997”.Una decisione ineccepibile, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che evidenzia che il Fisco non può limitare le garanzie concesse al contribuente dalla legge che dev’essere messo nelle condizioni di difendersi prima della notifica dell’atto impositivo.

Lecce, 5 luglio 2014

Giovanni D’AGATA

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