“Tassa sui rifiuti” nulla se la raccomandata è privata e non delle Poste Italiane
In qualsiasi modo la si voglia chiamare: Tarsu, Tari o imposta sulla spazzatura, è sempre necessaria la notifica ai cittadini effettuata tramite Poste Italiane, pena la nullità della stessa imposta comunale.
Il suggerimento legale è , pertanto, di non buttare mai la busta con cui il Comune ha inviato la richiesta di pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani. Va controllato attentamente non solo se si tratta di una raccomandata a.r. (la lettera “semplice”, infatti, non darebbe la prova certa della ricezione da parte del destinatario), ma anche, e soprattutto, qual è la società che ha curato la consegna del plico. Infatti, se si tratta di un servizio postale privato, e non di Poste Italiane, la notifica è nulla e, dunque, anche a distanza di anni, nessun pagamento può essere chiesto al contribuente.
E’ questa la conclusione a cui è pervenuta una recente sentenza della Commissione Tributaria di Benevento. Secondo i giudici tributari, devono essere annullati tutti gli atti di accertamento del fisco, per qualsiasi tributi si tratti, non notificati dal servizio pubblico (o comunque da società abilitata a svolgere un pubblico servizio).
La vigente normativa impone, attualmente, che per la notificazione o la spedizione di un atto, nell’ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, debba essere utilizzato il fornitore del servizio postale universale, quale appunto è “Poste Italiane”.
La sentenza, che si inserisce in un solco già tracciato da diversi giudici – sebbene per ipotesi differenti – strizza un occhio a tutti i contribuenti che abbiano omesso di pagare l’imposta sui rifiuti e siano ancora in mora: infatti, se si scopre che la busta contiene il nome o il logo di una società di spedizioni diversa dal servizio pubblico, si potrà fare a meno di pagare e, magari, attendere la prescrizione, salvo che, nel frattempo, l’ente comunale si ravveda e proceda a rifare la notifica senza errori. ( in tal senso CTP Benevento, sent. n. 382/3/2014 del 17.03.2014.)
In questi casi, comunque, è sempre preferibile consultare un avvocato che saprà consigliarvi se procedere a un ricorso in commissione tributaria o meno!
Foggia, 8 luglio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo