Italia

Caccia, sospesa la preapertura in Umbria

'Associazione Vittime della caccia - AVCIl TAR accoglie in via cautelare il ricorso dell’Associazione Vittime della caccia – AVC

Con decreto cautelare n. 106 del 25 agosto 2014 il tar Umbria ha sospeso la preapertura della caccia alla marzaiola nei giorni 1 e 7 settembre, su ricorso dell’Associazione Vittime della caccia, presentato dall’Avv. Massimo Rizzato di Vicenza.

Venivano infatti riconosciute le seguenti considerazioni:

VIOLAZIONE dell’art. 18 secondo comma L.157/92 e VIOLAZIONE art. 32 L.R. 14\94, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Ovvero per il mancato rispetto di quanto prevede la norma citata in relazione alle “situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali”, ma anche in assenza di un adeguato Piano Faunistico Venatorio.


Nessuna delle due condizioni appare soddisfatta dalla Regione:

– Per la Marzaiola infatti, la cautela dovrebbe essere massima perché la conservazione risulta minacciata, l’Ispra indica che la marzaiola risulta “in declino (spec 3)” e che “un’anticipazione dell’apertura della caccia ai primi di settembre comporterebbe tuttavia il rischio di abbattimento dei soggetti che si sono riprodotti localmente, introducendo un possibile fattore limitante per un fenomeno di colonizzazione naturale che deve invece essere assecondato”.

– La Regione ha adottato il proprio Piano Faunistico Venatorio – a scadenza quinquennale – con delibera del Consiglio Regionale del 21\7\09 e pertanto lo stesso era valido fino alla scorsa stagione venatoria 2013\14.

Troppe le regioni che non aggiornano i propri Piani Faunistico Venatori, emanando comunque ogni sorta di atto e norma tesi a favorire la pressione venatoria sul territorio, senza tenere conto delle mutate condizioni ambientali e faunistiche ma anche urbanistiche e antropiche.

Si ricorda infatti, che i Piani Faunistico venatori rappresentano, in sintesi, la pianificazione di tutto il territorio nazionale a fini di sfruttamento delle risorse faunistiche, operata dalla regione, che individua specifiche zone senza, troppo spesso, che si tenga conto degli insediamenti urbani, cae sparse, sedi stradali ecc, Da tale pianificazione scaturiscono poi atti ed autorizzazioni degli enti locali (province e ATC – ambiti territoriali di caccia) che di fatto autorizzano tipi di caccia incompatibili con la presenza umana e in palese contrasto con quanto previsto dall’art.21, comma 1, lett.a), e) ed f) della legge 157/92 in materia di distanze di sicurezza, sulla base della gittata delle armi impiegate.

Sono decenni infatti che in Italia gli Enti locali legiferano in barba alle leggi di Pubblica sicurezza per favorire una legge speciale – quella sulla caccia – che nel nostro ordinamento ha un rilievo secondario.

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