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Esibire il perizoma in pubblico non è “atto contrario alla pubblica decenza”

pantaloni_bianchi_intimo_biancoPasseggiare all’ aperto, in mezzo alla strada, con i glutei in bella evidenza , da cui è facilmente visibile il perizoma, non è più reato di “atti contrari alla pubblica decenza”.  Lo ha stabilito la Cassazione che  ha recentemente  depositato la sentenza di assoluzione nei confronti di due donne beccate in strada in abbigliamenti succinti, finalizzati a catturare l’attenzione di automobilisti-potenziali clienti. ( in tal senso Cass. sent. n. 39860/14 del 26.09.2014)


Almeno a detta della Suprema Corte, le due donne erano state ingiustamente condannate in primo grado da un giudice di Pace con una visione troppo ortodossa e “bacchettona”. La  Corte di Cassazione ha così sottolineato in sentenza : “il concetto di pubblica decenza ha subito inevitabilmente modifiche con il passare degli anni, della mentalità e della cultura. Esso, in pratica, si è andato via via restringendo, considerando lecita tutta una serie sempre maggiore di comportamenti. Ciò perché col mutare dei costumi e degli usi, quello che per il comune sentire era indecoroso ed addirittura indecente quaranta o cinquanta anni fa, non lo è più oggi. Un esempio – proseguono i giudici – sono l’uso di taluni capi di abbigliamento (il perizoma, ma anche le gonne “ascellari” o le camicette scollacciate) od anche il baciarsi in pubblico.”

E tale ragionamento, si legge nella sentenza, vale anche per l’esibizione di parti anatomiche muliebri, come glutei solo in parte scoperti. Onde non eccedere coi modernismi, la Cassazione ci tiene però a specificare: le donne coinvolte nella vicenda indossavano un abbigliamento (perizoma) succinto che lasciava comunque coperto l’organo genitale femminile.

Per meglio precisare, l’interpretazione del sentimento comune dell’uomo medio di oggi non può prescindere dal riferimento all’uomo di media cultura e di medio spessore morale inserito in una comunità laica (quale è quella nazionale), ispirata a principi di tolleranza e di democrazia, in cui gli orientamenti culturali e morali possono essere (ed in effetti lo sono) influenzati da altri fattori, soprattutto di tipo mediatico, tra i quali, spiegano i giudici, un ruolo sicuramente non marginale va riconosciuto alle innumerevoli trasmissioni televisive (oggetto di visione anche da parte di bambini) in cui sempre più spesso compaiono donne (ma anche uomini) in abbigliamento talvolta più che succinto, senza che vengano imposti limiti a dette trasmissioni.

La logica conseguenza di tale ragionamento è che  non è sufficiente il semplice abbigliamento trasgressivo e spinto per far scattare l’offesa alla pubblica decenza. Forme siffatte di abbigliamento, per essere sanzionabili, devono essere accompagnate da comportamenti concretamente offensivi, tali da suscitare senso di riprovazione o disgusto o disagio nell’uomo medio!

Foggia, 29 settembre 2014                                        Avv. Eugenio Gargiulo

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