Italia

Contributori volontari: comitato nazionale autorizzati alla contribuzione volontaria previdenziale


spese,soldiCOMITATO NAZIONALE AUTORIZZATI ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PREVIDENZIALE

I CONTRIBUTORI VOLONTARI                                           28 Settembre 2014

Prendiamo atto con vivo sgomento, forte disappunto e costernazione dell’OdG G/1558/1/11 (testo 2) approvato mercoledì 24 settembre in Commissione Lavoro del Senato nell’ambito dell’esame del DDL 1558.

Dopo quasi tre anni di lotta per ottenere il ripristino del nostro diritto alla pensione, scippatoci da una manovra finanziaria, mascherata da riforma previdenziale firmata Monti-Fornero nel dicembre 2011, mai ci saremmo aspettati di dover essere costretti a giustificare, ancora una volta,  la nostra esistenza.

In questi 32 mesi abbiamo subissato ogni ordine e grado degli organi parlamentari, di nostri argomentati documenti (sia come Comitato Nazionale Autorizzati alla Contribuzione Volontaria dall’INPS ed INPDAP sia come Rete dei Comitati degli Esodati) volti a motivare, in termini di normativa, la legittimità della rivendicazione del  ripristino del nostro diritto alla pensione, ma, evidentemente, tali documenti (primo fra tutti il Dossier sugli Esodati inviato a TUTTI i parlamentari dalla Rete dei Comitati) non sono stati presi in alcuna considerazione.

Per quanto attiene i contributori volontari, nell’attuazione delle pregresse riforme previdenziali, in virtù del loro patto con lo Stato, costoro sono sempre stati ritenuti legittimati a deroga (vedasi deroghe L. 503/1992, L. 243/2004 e L.247/2007) ed, in teoria, anche la manovra del dicembre 2011, alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 24, ha confermato tale prassi consolidata, ponendo, come unico vincolo, la data dell’autorizzazione entro il  4.12.2011.

Fu, però, lo stesso Ministro Fornero con i suoi DM attuativi, a cancellare di fatto tale deroga (ponendo un numero tale di condizioni aggiuntive, non previste dalla legge di riferimento, da renderla attuabile solo per pochi “fortunati”), con il risultato di far gravare l’obiettivo del  risanamento del Bilancio dello Stato, quasi esclusivamente,  sulle spalle dei cittadini nati tra il 1952 e il 1962.

Sulla categoria dei Contributori Volontari  si è compiuta inoltre un’ulteriore palese ingiustizia, con ennesima esplicita violazione della gerarchia delle fonti, in quanto con la circolare n. 35 emanata dall’Inps nel marzo del 2012, si è cancellato, per via amministrativa, la validità dell’art. 1, comma 8 della legge 243/2004 ( non riconoscendo più di fatto il diritto dei cosiddetti contributori volontari autorizzati ante 2007). Rispetto a questa specifica ingiustizia, riguardante una fattispecie particolare di contributori volontari, a nulla sono valsi i due  pareri forniti dalla Commissione Speciale della Camera in data 3 aprile 2013 che, nell’esaminare lo schema di decreto ministeriale relativo all’attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia ex art. 24 co. 14 e 15 Legge 214/2011, contenute nell’art. 1 comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) ha statuito, tra l’altro, che: “è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto”.

 

Con lo stesso richiamo si è espressa la Commissione Speciale del Senato in data 11 aprile 2013 che, nel confermare il deliberato della Commissione Speciale della Camera, ha chiarito, ulteriormente, la tutela dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria con la seguente formulazione: “ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura  per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della Legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto”.

Pareri, a tutt’oggi, rimasti lettera morta in quanto né recepiti né applicati dai Ministeri preposti del Lavoro e delle Finanze, per i quali, tali diritti degli individui, sono condizionati ed asserviti alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Ci preme ricordarvi anche che in tutte le proposte di  legge presentate in Parlamento dal 2011 ad oggi riguardanti una modifica della manovra previdenziale,  è sempre stata inserita una specifica deroga per tutti i Contributori Volontari che maturavano il diritto, con le norme precedenti, fino al 31.12.2018. Così prevedevano la PdL 5103 e ed altrettanto la successiva PdL 224 (cancellata dal Governo con il DDL 1558 oggi all’esame della vostra Commissione Lavoro),

Entrambe le proposte sono state condivise da TUTTI  i gruppi parlamentari rendendoleproposte di legge unitarie.

 

Signori Senatori ci chiediamo e Vi chiediamo: perché avete sostenuto un OdG che, per quanto riguarda i Contributori Volontari, contrasta violentemente con quanto riconosciuto dai vostri partiti di appartenenza con le 2 citate proposte di legge???

 

NON è accettabile ledere o sottrarre diritti vitali a cittadini, in nome delle coperture finanziarie ! Non è da paese democratico e tantomeno da paese civile !!

 

E’ bene evidenziare che quella dei Contributori Volontari è una delle categorie maggiormente penalizzate dalla controriforma previdenziale Fornero. La sua specificità è quella di ricomprendere ex lavoratori NON in base alla modalità con cui si sia attuata la loro espulsione dal mondo produttivo, bensì in base al percorso obbligato che, una volta disoccupati, tali ex lavoratori hanno dovuto intraprendere per poter conseguire il diritto alla pensione.

Si tratta di una platea eterogenea per quanto riguarda le tipologie di ex lavoratori che la compongono: in essa trovano appartenenza licenziati unilaterali ( i quali, non avendo alcuna altra alternativa, fanno ricorso solo ai propri risparmi di una vita o perfino si indebitano con parenti pur di pagare i cv), cessati con accordo ( il cui incentivo fu corrisposto anche per pagare gli anni mancanti di contribuzione ), mobilitati ( nel caso in cui non perfezionino il requisito contributivo durante la fruizione della mobilità e che pertanto provvedono al suo raggiungimento per mezzo del versamento dei contributi volontari) e dimissionari, per la maggioranza donne, che si sono trovate costrette a lasciar il proprio posto di lavoro per adempiere, a causa della carenza di welfare-state, a tutta una serie di mansioni familiari, ma che attraverso la contribuzione volontaria hanno investito nel progetto della propria pensione, per tutelare la propria indipendenza economica almeno in futuro.

Sono, quindi,  ex lavoratori che pur se con trascorsi lavorativi diversi, sono tutte persone espulse dal mondo del lavoro, disoccupate, che, per coprire i periodi di non lavoro, versano di tasca loro all’INPS ed all’INPDAP i contributi volontari , al solo fine di raggiungere il diritto alla pensione. Un diritto sancito inizialmente dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 e riordinato successivamente dal D. L.gvo 30 aprile 1997, n. 184.

Questo diritto si instaura attraverso un contratto non automatico ( in quanto l’autorizzazione viene concessa dietro specifica richiesta ed a seguito di accurati accertamenti dell’INPS e dell’INPDAP ) fra lo Stato (tramite l’Ente previdenziale che lo rappresenta) ed il cittadino, un “contratto” che entrambe le parti si impegnano a  rispettare (come sempre accaduto in 20 anni di riforme secondo il principio dell’”affidamento”, ora invece drasticamente cancellato).

 

Questo contratto e le relative norme, sempre salvaguardate dalle precedenti riforme previdenziali, come dimostrano le citate deroghe previste nel 1992, 2004 e 2007 e dallostesso decreto Salvaitalia,  con le deroghe  previste per la categoria al punto d) del comma 4 dell’Art. 24 della legge, sono state illegittimamente disattese dalle disposizioni contenute in tutti i decreti attuativi dei successivi sei ( considerando pure quello in dirittura d’arrivo) provvedimenti di salvaguardia emanati, compiendo di fatto una violazione della gerarchia delle fonti, visto che non si può fare un decreto attuativo che modifichi o riscriva le norme di legge di riferimento e quindi ad esso sovraordinate.
L’origine di questo illegittimo stravolgimento dei termini della legge di riferimento è imputabile all’ex  Ministro Fornero, che stabilì arbitrariamente 3 condizioni capestro per poter usufruire della deroga:

1)    avere la decorrenza del trattamento pensionistico, anziché la maturazione dei requisiti alla pensione,(con una differenza temporale da 15 a 18 mesi, a seconda che si sia un lavoratore dipendente oppure autonomo) entro 24 mesi dalla data di approvazione della legge (diventati poi 36 con l’approvazione del DL 95/12, confermati anche nella legge 228/2012) e nella legge147/2013, e ora 48 nel ddl 1558, in procinto di essere approvato al Senato). Allo stato attuale tutti i contributori volontari aventi decorrenza del trattamento pensionistico successiva al 6 gennaio 2016 sono ESCLUSI, con particolare inaccettabile discriminazione per tutti quei quotisti  ( “quota ’97”, ossia 36+61,3, oppure 35+62,3) nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1953, che si ritrovano esclusi dall’ultima salvaguardia rispetto a “colleghi” aventi gli stessirequisiti contributivi e anagrafici, ma nati invece entro settembre del 1953;

2) avere accreditato od accreditabile almeno un contributo per periodi precedenti il 6.12.11. Questo paletto contravviene esplicitamente alla normativa che regola la contribuzione volontaria, la quale NON prevede alcun obbligo di versamento per rientrare in tale categoria. Questo vincolo illegittimo fu attenuato con l’introduzione della lettera f) nella legge 147/2013, con la quale in alternativa al contributo volontario accreditato o accreditabile si accetta almeno  un contributo accreditato, derivante da  effettiva attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013, acondizione che alla data del 30 novembre 2013 non si svolga attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Di fatto però l’introduzione della lettera f) non risulta sufficiente a stralciare del tutto il paletto, perché non è applicabile a tutti quei casi di autorizzati che non hanno svolto più alcuna attività lavorativa dopo l’autorizzazione, ma che in aggiunta si trovano, inoltre, a non aver effettuato versamenti perché al momento della loro espulsione dal mondo del lavoro erano già in possesso della soglia contributiva necessaria;

3) non avere lavorato successivamente alla data dell’autorizzazione al versamento dei contributi da parte dell’INPS e dell’INPDAP. Condizione che rischia di premiare con la salvaguardia coloro che hanno lavorato in nero e penalizza coloro che sono riusciti a rioccuparsi dopo l’autorizzazione. Questo punto fu poi attenuato nella legge 228/2012 permettendo di aver rilavorato fra l’autorizzazione ai CV e il 4/12/11, e lasciando il vincolo solo dopo quella data e in caso di compensi lordi annui superiori a 7500 euro.

Moltissimi contributori volontari, quindi, continuano a rimanere esclusi dalle salvaguardie unicamente a causa dei paletti sopra illustrati, tra i quali il più vergognoso di tutti è quello della decorrenza, in quanto discrimina le persone per anno di nascita, ma ancor più grave per mese di nascita, contravvenendo in maniera palese alla normativa europea contro la discriminazione per età, sesso, ecc., in spregio al principio di eguaglianza tra cittadini sancito dalla Costituzione all’art. 3, e nel concreto si assiste ad una appropriazione indebita da parte degli Enti Previdenziali dei contributi volontari senza fornire controprestazione previdenziale.

Con queste illegittime condizioni, che provano un modus operandi decisamente contraddittorio, sono stati esclusi deliberatamente, con un efficiente cinismo,  dalla salvaguardia la gran parte dei contributori volontari, condannandoli a restare per anni senza reddito e rendendo inutili i loro versamenti agli Enti Previdenziali, con l’ulteriore beffa  del furto del diritto al percepimento della pensione per numerosi anni.

 

Tutto questo, mentre, da parte governativa ( nella figura stessa del Presidente del Consiglio Letta in occasione del suo discorso alle Camere riunite per il suo insediamento) e parlamentare ( nelle figure, tra l’altro, del Presidente della Camera, l’On. Boldrini,  e del Presidente del Senato, Sen.  Grasso)  è stato pubblicamente ammesso che si è trattato di un errore e si è preso l’impegno di rimediare!

 

 

I contributori volontari, pertanto, chiedono di vedersi riconosciuta la pensione con le norme in vigore alla data della autorizzazione ricevuta dall’INPS o dall’INPDAP, senza alcuna limitazione e senza alcuna delle condizioni capestro inserite illegittimamente nei decreti attuativi delle salvaguardie finora previste.

Si considera inaccettabile che si voglia partire dalle risorse disponibili per arrivare ai numeri delle persone da salvaguardare (persone dietro le quali ci sono famiglie che stanno vivendo un’emergenza sociale) e non viceversa, ossia partire dai diritti e ricercare le risorse per salvaguardarle.

Le minime deroghe e la totale omissione di transitorio nell’applicazione della controriforma Fornero comportano una improvvisa e devastante penalizzazione, che costringe 86.000 persone, a versare indebitamente, ed inutilmente,  per anni (anche 7 anni!)  una enorme quantità di denaro nelle casse degli Enti Previdenziali. Enti che, va ricordato, nella parte previdenziale erano ed è in attivo.

Infatti nella prima “lotteria” Fornero soltanto 10.250 contributori volontari vengono salvaguardati ai quali se ne aggiungono altri 7.400 della “seconda lotteria”,  7.590 con la terza, 9900 con la quinta e 12.000  nell’ultima, di imminente approvazione.

Si arriva pertanto a 47.140 persone  su un totale di 132.850, secondo i dati (i soli ufficiali)  forniti dal direttore generale dell’Inps Nori al Ministro stesso.

47.140 “meritevoli” (come definiti dal ministro Fornero) pari a poco più di un terzo degli aventi diritto.

 

E gli altri 85.710? Che fine fanno i loro diritti e i loro contributi? Perché devono pagare proprio loro per i guasti prodotti da decenni di politiche sbagliate?

 

I vincitori, secondo le norme aggiunte indebitamente, sono quelli aventi decorrenza (e noninvece semplice maturazione del diritto) della pensione entro il 6 gennaio 2016, e neppure tutti. Ricordiamo che il “Salvaitalia“ invece parlava di diritto alle deroghe fino al 2019.

 

Ancora oggi, a distanza di quasi 34 mesi dall’inizio del nostro dramma, si continua nel solco della iniquità e della discriminazione di cittadini  con il solo pretesto che non ci sono le risorse, ma i diritti non possono venir meno, non possono essere violati per carenza di risorse.

A mancare è solo la volontà politica, e questo fatto è inaccettabile.

 

Francesco FLORE Coordinatore del Comitato Contributori Volontari Tel 0784203888 – 3389976878

Hamlet

"Amo ricercare, leggere, studiare ogni profilo dell'umanità, ogni avvenimento, perciò mi interesso di notizie e soprattutto come renderle ad un pubblico facilmente raggiungibile come quello della net. Mi piace interagire con gli altri e dare la possibilità ad ognuno di esprimere le proprie potenzialità e fare perchè no, nuove esperienze." Eleonora C.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button
Close
Privacy Policy Cookie Policy