Reato di atti sessuali con minore con “Skype”
Può essere inflitta una condanna per “atti sessuali con minorenne” anche quando il rapporto tra il colpevole e la vittima avviene per via esclusivamente telematica. Infatti, per far scattare il reato (art. 609-quater cod. pen. ), non è necessario il contatto fisico tra le due parti. Infatti, l’autore del delitto potrebbe trovare soddisfacimento sessuale anche dal fatto di assistere all’esecuzione di atti che la vittima pone in essere su se stessa.
È quanto ha affermato una recentissima sentenza della Cassazione . La Corte ha ricordato, in primo luogo, che, in linea di principio, il reato di “atti sessuali con soggetto minore di 14 anni” ricorre anche quando quest’ultimo viene spinto a compiere, su se stesso, atti di autoerotismo, se ciò avviene al fine di dare soddisfacimento agli impulsi sessuali dell’inducente. ( così Cass. sent. n. 39904/14 del 26.09.2014).
In parole povere, anche il semplice chiedere, per Skype, ad una ragazza di spogliarsi e di compiere atti erotici su sé stessa costituisce – se quest’ultima è minore di 14 anni – un crimine.
In aggiunta, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Corte di Cassazione, scatta il reato di “violenza sessuale”, anche in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli atti sessuali coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale . ( in tal senso Cass. sent. n. 11958/11.)
Ed anche in questo caso il reato si può ben consumare per via telematica, posto che gli atti sessuali non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l’agente, ma l’autore del delitto potrebbe trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione di atti che la vittima pone in essere su se stessa (Cass., sent. n. 25822/13).
Foggia, 30 settembre 2014 Avv. Eugenio Gargiulo