Agevolazioni IRPEF per chi acquista casa ecco come
Lo Sblocca Italia prevede tante innovazioni specie per il settore casa. l’articolo 21 del decreto sblocca italia ha introdotto un’importante agevolazione per chi acquista casa da destinare all’affitto. infatti chi compra un immobile a destinazione residenziale di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione, ha diritto a una detrazione irpef del 20% per una spesa massima di 300 mila euro. ma ci sono delle condizioni da rispettare.
Ovviamente la detrazione è solo per chi intende acquistare per scopi di locazione infatti ricorda l’Idealista che l’articolo 21 intitolato “misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione” è previsto un bonus per chi acquista, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, immobili a destinazione residenziale- che siano di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. tale bonus consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile che risulta dall’atto di compravendita
il limite massimo di spesa è di 300.000 euro e l’agevolazione è prevista solo perle persone fisiche e non per chi esercita attività commerciali. stesso limite di spesa è valido non solo per chi acquista, ma anche per chi sostiene le spese per costruire un immobile a destinazione residenziale sull’area edificabile che già possiede il contribuente prima che inizino i lavori o sulla quale è già stato riconosciuto il diritto di costruire
le condizioni per usufruire del bonus
per poter usufruire del bonus ci sono però delle condizioni da rispettare:
- l’immobile acquistato o costruito su aree edificabili deve essere messo in locazione per almeno otto anni continuativi a canone concordato entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori
- se per motivi non imputabili al locatore, il contratto d’affitto si risolve prima degli 8 anni ne deve essere stipulato un altro entro un anno
- il contratto non può essere stipulato tra genitore e figlio, quindi non devono esistere rapporti di parentela di primo grado tra inquilino e proprietario
- l’immobile deve essere a destinazione residenziale e non può essere classificato o classificabile nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, quindi non può essere un immobile di lusso, signorile o di pregio
- l’immobile non deve essere ubicato nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi o a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli
- l’immobile deve appartenere alle classi energetiche a o b
la deduzione deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione è non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla legge. Fonte L’idealista