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Stop mail pubblicitarie e telefonate per contratti promozionali

telefonateEsistono norme ben precise, puntualmente calpestate dalle società di marketing, solo perché gli utenti, martellati dalle comunicazioni pubblicitarie, preferiscono non affrontare i costi della giustizia, che permettono al cittadino di impedire l’invio indiscriminato di materiale pubblicitario, attraverso email, fax, o di dire stop alle continue telefonate provenienti da numeri anonimi.

Sull’argomento interviene il noto legale foggiano , avv. Eugenio Gargiulo, il quale fa il punto della situazione fornendo al consumatore/utente, vittima dell’indesiderata pubblicità inviatagli tramite fax o email, una serie di dritte legali per far fronte con successo a tali spiacevoli situazioni.

In materia di fax, una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che l’invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici deve essere sempre preceduto da due elementi: 1) l’informativa sul trattamento del dato personale dell’utente contattato; 2) dall’acquisizione del consenso del titolare dei dati all’invio di materiale pubblicitario. ( in tal senso Cass. sent. n. 14326/2014 del 24.06.2014).

Comunque, in entrambi i casi è necessaria la prova scritta e, soprattutto, non è sufficiente il consenso lasciato a un soggetto diverso che poi lo abbia ceduto a terzi. Così, per esempio, se il consumatore abbia firmato il consenso alla società “Alfa” e quest’ultima, poi, abbia ceduto tutte le proprie attività alla società “Beta”, i consensi firmati alla prima non potranno essere utilizzati dalla seconda.

In assenza di tali due presupposti, chi invia fax pubblicitari commette due illeciti amministrativi, consistenti, da un lato, dall’omessa informativa ai sensi del “codice della privacy” (Cod. Privacy, D.lgs. 196/2003, artt. 13 e 161) e, dall’altro, dalla non assentita comunicazione automatizzata, sempre ai sensi del codice della privacy. (Cod. Privacy, D.lgs. 196/2003, artt. 23,130, 162 co. 2 bis, 167)

L’avv. Eugenio Gargiulo evidenzia, poi, che , nello stesso senso, si era pronunciato il Garante della Privacy, qualche settimana fa, nel sottolineare che l’invio di “email con materiale pubblicitario”, da parte di chi gestisce un servizio di newsletter periodica relativa a un sito internet, deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto iscritto. Si tratta delle cosiddette DEM (direct e-mail marketing): sono email pubblicitarie che ci vengono inviate da una rivista online insieme alla consueta newsletter. Secondo l’Authority, però, anche questi invii sono illegittimi se, nell’informativa sul consenso al trattamento dei dati, l’utente non ha dato apposito consenso.

Infine , per le telefonate pubblicitarie – di cui tutti sono vittima, ormai anche sulla telefonia mobile, in teoria, bisognerebbe registrare le telefonate, prendere gli estremi delle ditte che propongono la pubblicità, fare una denuncia all’Agcm e, se volete anche il risarcimento, incaricare un avvocato perché proponga un ricorso al giudice di pace per ottenere il danno liquidato “in via equitativa”.

Ma , per chi voglia evitare il ricorso agli avvocati e le cause in tribunale, specie per importi così modesti, la via che si apre è quella della denuncia al Garante per la Privacy, il quale, a seguito della segnalazione, è tenuto ad aprire un’istruttoria. La denuncia andrà motivata e documentata accuratamente.

Da ultimo si può procedere, con costi non elevati, anche mediante l’intervento di un organismo di mediazione affinché quest’ultimo promuova un incontro finalizzato al raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti!

Foggia, 29 ottobre 2014             Avv. Eugenio Gargiulo


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