Italia

immagine Cun non può essere inficiata da allevatori Coldiretti

coniglio1Con la recente dichiarazione di insussistenza di cause d’ incompatibilità, concordata dalle associazioni sindacali e cooperative presso il Mipaaf e inviata agli allevatori, le situazioni di conflitto d’interesse o di scarsa imparzialità in Cun saranno finalmente risolte. Lo ha dichiarato Saverio De Bonis, presidente Anlac, associazione nazionale liberi allevatori di conigli.
Dopo la chiusura delle borse merci – prosegue l’ anlac – le cui modalità di funzionamento, secondo i pareri dell’ antitrust, facilitano il coordinamento tra gli operatori dell’ industria di trasformazione, la Commissione unica nazionale (Cun), oltre ad essere unico mercato di riferimento nazionale, si accinge a favorire un processo trasparente di formazione dei prezzi all’ origine, in cui a fare le trattative non vi saranno più allevatori ricattabili e legati da contratti a prestazioni abbinate, sia scritti che verbali, vietati dal diritto europeo, ma allevatori liberi di comprare il mangime da chiunque e di vendere i conigli a chiunque.
La maggioranza dei commissari – aggiunge – ha già firmato tale dichiarazione. Tuttavia – fa notare De Bonis – il ritardo dimostrato in queste settimane da alcuni commissari della Coldiretti e le obiezioni sollevate alla predetta dichiarazione, sono un po’ sospette, ingenerano forti dubbi sulla loro effettiva neutralità e rappresentano un grave atto di protervia e di scarsa considerazione per l’istituzione Cun e la sua immagine.
Se qualche allevatore della Coldiretti – sottolinea – si ostina a rimanere in Cun e pensa di poter eludere la verità attraverso un’ attestazione volutamente incompleta, se ne assume tutte le responsabilità: la falsità ideologica è punibile ugualmente dalla normativa penale.

L’ art 483 del c.p., infatti, prevede che: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.

Inoltre – conclude – la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che: “la falsità ideologica può essere consumata ogni qualvolta il contenuto espositivo dell’ atto sia, comunque, tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza ovvero attribuisca al tenore dell’ atto un senso diverso, cosi che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero”.

Nota stampa firmata ufficio stampa ANLAC

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