Associazione sportive dilettantistiche e obblighi di tracciabilità
La risoluzione n. 45 dell’Agenzia delle Entrate emanata recentemente apporta alcune modifiche in tema di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e versamenti nelle associazioni sportive dilettantistiche. In sostanza le Asd che violano l’obbligo di tracciabilità delle operazioni superiori a 1.000 euro (l’importo era 516,46 euro sino al 31 dicembre 2014) perderanno i benefici di legge e vedranno irrogata una sanzione che può oscillare tra 256 e 2.065 euro. L’agenzia delle Entrate non procederà però al mancato riconoscimento del costo di sponsorizzazione in capo a chi ha erogato l’importo (nel caso in cui si abbiano appunto somme percepite dall’associazione sportiva dilettantistica) o nel caso le somme siano versate dall’associazione sportiva dilettantistica alla tassazione in capo all’atleta.
Ricordiamo che in base al dettato della legge n. 133 del 1999 si è posto un divieto all’utilizzo del denaro contante per importi che superano i 1.000 euro (in precedenza il limite era stato fissato a 516,46 euro). Qualora non si adempia a tale obbligo l’Agenzia delle Entrate provvede a revocare le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398 del 1991 concesse, e cioè la tassazione forfettaria del reddito nella misura del 3 % dei proventi, i benefici Iva e le semplificazioni in materia di tenuta dei libri contabili.
Inoltre sino ad ora si procedeva a disapplicare la franchigia Irpef che prevedeva una esenzione della tassazione sino a 7.500 euro annui (franchigia prevista dall’art. 69 del Tuir). Inoltre qualora venissero incassate somme dall’Associazione sportiva dilettantistica a titolo di sponsorizzazione veniva anche prevista la mancata deducibilità del relativo costo in capo all’impresa che aveva erogato il compenso, importo che veniva recuperato a tassazione.
Tuttavia tale regime aveva generato numeroso contenzioso dovuto all’introduzione della legge n. 342 del 2000 per cui, fermo restando l’applicazione delle sanzioni, veniva meno il disconoscimento del relativo costo in capo all’impresa erogante.