Autotrasporto: invariate le quote iscrizione Albo degli Autotrasportatori
AUTOTRASPORTO–Invariate le quote d’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori 2016. Pagamento solo on line ed entro il prossimo 31 dicembre. Mellino (Presidente Confartigianato Trasporti): “Importi invariati per il perdurare della situazione di crisi”.
Confartigianato Trasporti Sardegna ricorda che le quote per l’iscrizione per il 2016 all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose in conto terzi non sono state aumentate e quindi corrispondono a quelle del 2015.
Lo ha stabilito il Comitato Centrale dello stesso Albo che ha anche confermato come i versamenti dovranno essere regolarizzati, per via telematica, entro il 31 dicembre prossimo, attraverso l’apposita funzione presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( www.ilportaledellautomobilista.it ), tramite carta di credito VISA, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l’importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni.
“Gli importi sono rimasti invariati – commenta Giovanni Antonio Mellino, Presidente Regionale e vicepresidente Nazionale di Confartigianato Trasporti Sardegna – perdurare della situazione di crisi economica si fa sentire per molte aziende e l’Albo ne è ovviamente ben consapevole. Nessun aumento, quindi: stessi importi dello scorso anno”.
La quota d’iscrizione 2016 fissa per impresa, come detto invariata rispetto al 2015, è di 30 euro. Rimangono invariati anche i costi relativi al parco veicolare (con tariffe che partono da 5,16 euro per parco mezzi da 2 a 5 unità, e arrivano a 516,46 euro per imprese con oltre 200 mezzi) e alla capacità di carico dei singoli automezzi (da 5.16 euro fino a 10.33 euro a mezzo, in base alla massa trasportabile).
Se l’impresa non effettuerà il versamento entro il termine stabilito, potrà essere sospesa dall’Albo con la procedura prevista dall’articolo 19, punto 3 della legge numero 298 del 6 giugno 1974 (art. 19 Sospensione dall’Albo – 3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell’articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo).