il pagamento delle rate solo perché risultava non inserita tra i ratei una vecchia cartella notificata nel 2001 e risultata prescritta. Solo la diffida dell’avvocato porta a più miti consigli l’agente per la riscossione
Storie di ordinaria mala gestio da parte di Equitalia che riguardano cittadini costretti a rivolgersi ad associazioni o al proprio legale di fiducia per vedere tutelati i propri diritti ma che si dovrebbero risolvere con un semplice click da parte dell’agente per la riscossione.Nell’ultimo caso segnalatoci, un contribuente leccese aveva ricevuto un provvedimento di fermo amministrativo per il mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento di EQUITALIA. Prontamente richiedeva un estratto delle cartelle per le quali l’ente aveva agito, e con riferimento a dette cartelle presentava istanza di rateazione, che veniva accolta.Pagata la prima rata chiedeva, ai sensi di legge, la revoca del fermo amministrativo. Poiché il provvedimento richiesto tardava ad essere emesso, il cittadino si recava allo sportello per sollecitare la revoca, posto che il fermo gli impediva di usare l’automobile, con suo enorme disagio, essendo l’unico mezzo a disposizione della famiglia. L’impiegato addetto allo sportello gli faceva presente che non si poteva procedere alla revoca del fermo in quanto vi era un’altra cartella di pagamento insoluta, non ricompresa nella rateazione. Inutili le proteste del contribuente, il quale faceva presente che la rateazione era stata richiesta con riferimento all’estratto di ruolo fornito dalla stessa EQUITALIA: o si paga la cartella o non si ha la revoca del fermo amministrativo.Il signore si faceva rilasciare un altro estratto di ruolo, relativo a quella cartella, e scopriva che la stessa era stata notificata nel lontano 2001; allora presentava istanza di annullamento in autotutela motivandola con il fatto che la cartella di cui si chiedeva il pagamento era ormai prescritta, essendo stata notificata circa quindici anni prima e non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo.EQUITALIA respingeva l’istanza di autotutela, assumendo che l’art.1 della L.24/12/12 n.228 comma 538 prevede che l’istanza di autotutela sia presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto. In calce alla nota EQUITALIA viene riportato il testo della legge secondo la formulazione sopra riportata.Sta di fatto che il comma 538 dell’art.1 della L.228/12 non prevede un termine di sessanta giorni, ma di novanta, non lo prevede a pena di decadenza e soprattutto contiene una lettera f), assente nel testo di legge riportato nella nota EQUITALIA, che prevede, tra i casi di annullamento in autotutela, qualsiasi altra causa di non esigibilita’ del credito sotteso. (e quindi anche la prescrizione della cartella e non del tributo).A questo punto il contribuente si rivolgeva al proprio avvocato, l’avv. Piergiorgio Provenzano di Lecce, il quale intimava ad EQUITALIA una diffida, facendo presente che il testo della legge da loro riportato nella loro comunicazione di rigetto non è conforme al testo ufficiale ed invitandola a procedere immediatamente alla revoca del fermo.Solo dopo tale diffida EQUITALIA revoca il fermo.La vicenda, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, presenta aspetti di particolare gravità, che al momento vengono valutati al fine di decidere quali eventuali iniziative intraprendere. E’ grave infatti che si rifiuti la revoca del fermo, sottoponendola alla condizione del pagamento di altre cartelle non azionate con il fermo medesimo, ma soprattutto è grave che EQUITALIA, per respingere le legittime istanze dei cittadini, si avvalga di testi di legge contraffatti, in quanto non corrispondenti a nessuna versione della legge in esame, opponendo una decadenza inesistente. E’ opportuno che gli organi di vigilanza e la Magistratura prendano atto di tali gravi inadempienze e facciano quanto in loro potere per sanzionare e far terminare tali comportamenti.
Lecce, 19 dicembre 2015
Giovanni D’AGATA