Quando l’avviso di accertamento sulla rendita catastale non è valido
L’Agenzia delle Entrate non può emettere un avviso di accertamento sulla rendita catastale se non è motivato. Il contribuente, infatti, ha il diritto di conoscere la procedura di accertamento e le motivazioni che legittimano l’Agenzia a riclassare l’immobile e ad attribuirgli una rendita catastale più alta.
Sentenze e leggi
Quanto sopra è stato deciso da due sentenze, la 20251/2015 della Cassazione e la 762/67/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che riprende la prima. La motivazione è importante non solo per la validità formale dell’atto, ma anche sostanziale, poiché rappresenta un elemento essenziale della pretesa fiscale e non è solo un modo in cui il contribuente potrebbe difendersi in sede processuale.
L’articolo 7 della legge 212/2000, Chiarezza e motivazione degli atti, stabilisce che l’amministrazione finanziaria debba indicare i presupposti di fatto e di diritto che portano alla decisione che l’atto contiene. La motivazione, quindi, deve permettere una verifica interna e giurisdizionale dell’atto, affinché sia provata la correttezza della decisione dell’amministrazione e il contribuente conosca, ed eventualmente possa contestare, la pretesa impositiva.
La valutazione del giudice
È il giudice a stabilire se la motivazione è valida o no, tramite un giudizio ex ante sull’atto di accertamento e indipendentemente da che il cittadino abbia preparato una buona difesa in causa. A prescindere dalla difesa, infatti, se la motivazione non c’è o è ritenuta nulla, anche l’atto non può considerarsi valido. In più, questo non può essere recuperato dall’Agenzia delle Entrate in sede di controversia. Le motivazioni che portano alla decisione della rivalutazione della rendita catastale devono essere presentate al cittadino per tempo e devono essere espresse in modo tale che egli possa facilmente comprenderle ed eventualmente opporvisi.
Validità della motivazione
Per quanto riguarda gli atti catastali, la sentenza 23247/2014 della Cassazione stabilisce che la motivazione è convalidata se il contribuente ha ricevuto le ragioni di fatto e di diritto che portano alla variazione della rendita catastale:
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I rapporti fra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, se la modifica è stata fatta perché l’ha chiesto il Comune.
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I cambiamenti edilizi se i dati dell’immobile sono cambiati rispetto a quelli presenti in Catasto.
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Il classamento e le caratteristiche dei fabbricati simili all’immobile di cui dovrebbe essere rivalutata la rendita catastale, se l’atto è stato emesso dopo un aggiornamento o un’incongruità in confronto ad altri immobili.