Italia

Il divieto di capitalizzazione annuale

La recente sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 24293 del 16 ottobre 2017 ha confermato che anche la capitalizzazione annuale degli interessi è illegittima.

Nel caso di specie, una correntista ha ricorso in Cassazione, dopo che la Corte d’appello di Roma aveva rilevato la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in base ad una consolidata giurisprudenza di legittimità che ha disconosciuto il valore normativo degli usi bancari. Tale clausola di capitalizzazione trimestrale giudicata nulla era stata poi però sostituita con una clausola di capitalizzazione annuale degli interessi, invece di escludere del tutto l’anatocismo.

Nel merito, una volta disconosciuta la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la disciplina applicabile è quella residuale, cioè quella legale: ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile infatti, in difetto di una successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale.

credit-card-1104961_640

Deve quindi essere confermato il “principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.”

Viene inoltre considerata priva di fondamento “l’obiezione della controricorrente secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa”. “Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione è violativa della norma imperativa prevista dall’art. 1283 c.c. applicabile “ratione temporis” al rapporto di garanzia in esame.”

Nel sito https://www.periziebancarieanatocismo.it è possibile trovare articoli di approfondimento sul tema delle perizie bancarie e dell’ anatocismo.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button
Close
Privacy Policy Cookie Policy