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GIOCHI E “DISTANZIOMETRO” IN PIEMONTE, CONSIGLIO DI STATO: “SERVE VERIFICA SU EFFETTO ESPULSIVO A DOMODOSSOLA”

ROMA – Le limitazioni spaziali delle sale giochi a Domodossola dovranno essere sottoposte a verifica per valutare se il regolamento comunale in materia determini un effetto espulsivo delle attività legate al settore. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato sul caso sollevato dalla Seven Cora Service, proprietaria di circa 40 slot installate negli esercizi della città. La società, riporta Agipronews, aveva già ottenuto una parziale vittoria davanti al Tar Piemonte, lo scorso anno: a luglio 2017 i giudici amministrativi avevano bocciato l’ampliamento dei luoghi sensibili disposto dal Comune, confermando però quelli elencati nella legge regionale. Secondo la Seven Cora, si legge nell’ordinanza del Consiglio di Stato, «il giudice di primo grado non avrebbe valutato l’effetto espulsivo prodotto dalla limitazioni spaziali, pure ridotte». La valutazione sul possibile effetto espulsivo del regolamento comunale «assume rilievo ai fini della decisione». I giudici dunque hanno disposto la verifica sul territorio «affidata al Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate – sezione di Torino», che dovrà accertare se, «tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Domodossola» sia plausibile ritenere che il regolamento comporti un impedimento pressoché totale per sale e apparecchi da gioco. L’udienza pubblica sulla causa, conclude il Collegio, verrà fissata dopo «il deposito dell’elaborato richiesto al verificatore». LL/Agipro

 

CONSIGLIO DI STATO SU REGOLAMENTO DOMODOSSOLA, PUCCI (ASTRO): “PERIZIA IN TEMPI BREVI PER EVITARE FALLIMENTO DELLE AZIENDE”

 

ROMA – «Una decisione positiva». Così Massimiliano Pucci, presidente di Astro (associazione dei gestori di gioco lecito), dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha disposto una verifica – da parte dell’Agenzia delle Entrate – sugli effetti espulsivi del regolamento comunale di Domodossola, che disciplina le distanze minime delle sale giochi dai luoghi sensibili. «È quello che, del resto, chiediamo da sempre come associazione, ovvero una perizia sugli effetti di una legge regionale che sta costringendo le aziende a chiudere e a mandare a casa centinaia di lavoratori».

«Il problema – prosegue Pucci – è che quando la giurisprudenza accerterà che si è verificato un effettivo danno per le aziende sarà troppo tardi perché saranno già chiuse, con effetti disastrosi per l’occupazione nel territorio. In quel caso, chi pagherà i risarcimenti ad aziende storiche che hanno dovuto chiudere i loro battenti? Le leggi e i loro effetti vanno valutati in fase preliminare per evitare che si arrivi a situazioni paradossali come quella in Piemonte».

 

GIOCHI A DOMODOSSOLA, PERRONE (AVV. GAMING): “SE EFFETTO ESPULSIVO VERRÀ CONFERMATO, POSSIBILE SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE”

 

ROMA – L’ordinanza del Consiglio di Stato sul caso Domodossola «apre uno spiraglio di ragionevolezza nell’analisi sull’impatto che la legge regionale sul gioco ha sugli operatori». L’avvocato Massimiliano Perrone commenta la decisione di Palazzo Spada sul regolamento del Comune di Domodossola, che impone distanze minime tra sale e apparecchi da gioco e luoghi sensibili come scuole e chiese, così come previsto dalla legge regionale del Piemonte. Il Consiglio di Stato ha disposto una verifica sul possibile effetto espulsivo del regolamento comunale, affidando al Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate, sezione di Torino, l’analisi della «conformazione naturale» del Comune e della disciplina urbanistica. «In effetti – spiega ad Agipronews Perrone – un conto è parlare di territorio tout court, un conto è considerare il contesto urbano. Domodossola ha un territorio prevalentemente montuoso: considerando solo le zone effettivamente abitabili, il regolamento attuale consentirebbe l’attività delle sale giochi solo sui rifugi di montagna». A questo punto, secondo l’avvocato, «sulla legge regionale potrebbe essere sollevata la questione di illegittimità costituzionale, nel caso in cui la verifica disposta confermasse l’effetto espulsivo del distanziometro». LL/Agipro

 

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