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DECRETO DIGNITÀ VERSO GAZZETTA UFFICIALE: DA SETTEMBRE 2018 +0,25% SU SLOT MACHINE E +0,25% VLT

Gli apparecchi da intrattenimento – slot machine e Videolotteries – forniranno le risorse necessarie per il taglio della pubblicità di giochi e scommesse e copriranno in parte gli oneri derivanti dall’abolizione del sistema dello Split Payment per le prestazioni dei professionisti, con un aumento del prelievo erariale unico (Preu), già dal 1 settembre 2018, dello 0,25 su slot machine e Vlt, portando le rispettive aliquote al 19,25% e al 6,25% della raccolta. E’ quanto prevede la versione finale del Decreto Dignità, che Agipronews ha potuto visionare, prima dell’approdo in Gazzetta ufficiale. L’aliquota salirà, poi, al 19,5% della raccolta sulle slot, e al 6,5% sulle Vlt, a partire dal 1 maggio 2019. «Gli oneri derivanti dall’articolo sono stimati in 147 milioni per il 2019 e 198 milioni dal 2020», si legge nel testo. «Parte delle maggiori entrate» previste, andranno, poi, a coprire per «35 milioni per l’anno 2018, 6 milioni per l’anno 2019 e 34 milioni 2020», gli oneri derivanti dall’articolo 12 del decreto, che prevede l’abolizione del sistema dello Split Payment.

STOP ALLE SPONSORIZZAZIONI – Dal 1° gennaio 2019 «il divieto si applicherà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata».

LE DEROGHE – Sono escluse dal divieto «le lotterie nazionali a estrazione differita» come la Lotteria Italia e «i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli». Inoltre, «Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto».

LE SANZIONI – La violazione del divieto di pubblicità «comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50mila euro». L’Autorità competente alla «contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni». I proventi delle sanzioni saranno devoluti «ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico».

NT/Agipro

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