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Come si applica il diritto d’autore alle attività di press review? Cosa dice la legge italiana

Realizzare una rassegna stampa rientra tra le attività cardine delle agenzie di comunicazione oltre a rappresentare uno degli impegni principali per i press office di grandi imprese, multinazionali e non solo.

Eppure, in pochi, anche tra gli addetti ai lavori, sono al corrente dei limiti imposti dalla legge italiana a questo tipo di attività e dei corretti metodi di lavoro per evitare di infrangere copyright ed esporsi al rischio di problemi di natura legale.

La rassegna stampa nell’era del web: cosa è cambiato

Le agenzie e gli uffici stampa che si occupano di confezionare le rassegne in genere hanno come obiettivo quello di selezionare notizie, informazioni e contenuti relativi ad un determinato tema di interesse o, più nello specifico, ad un brand o prodotto, attingendo ad un ventaglio di fonti il più ampio possibile.

Per i clienti terzi o per il personale destinatario della rassegna stampa, il vantaggio è quello di disporre di informazioni fresche in merito ad un argomento di interesse strategico, di poter valutare il ritorno di campagne marketing e di brand awareness, di analizzare le reazioni dell’opinione pubblica nei riguardi di determinate iniziative e, in generale, di mantenersi sempre al passo con le ultime dalla stampa.

Una rassegna stampa completa oggi non tiene conto solo della carta stampata, vale a dire quotidiani, riviste e periodici tradizionali, ma anche degli articoli pubblicati online, della versione web delle principali testate nazionali ed internazionali, dei blog di settore e pagine pubbliche sui social network.

Come gli addetti ai lavori sanno bene, il boom dell’informazione sul web ha moltiplicato esponenzialmente il numero dei canali e delle fonti da tenere sotto controllo, con chiari risvolti anche per quanto riguarda la mole di lavoro da gestire.

D’altra canto, il web non ha portato con sé solamente la nascita di nuovi media, ma anche di validi servizi e tool per la gestione del lavoro degli uffici stampa.

Per quanto riguarda la fornitura dei prodotti editoriali cartacei, servizi come quello descritto in questa pagina consentono ad aziende di ogni dimensione di ordinare mazzette di quotidiani, riviste e periodici personalizzando sia i titoli delle testate che il numero delle copie desiderate, con la comodità della consegna in sede negli orari concordati.

La soluzione ancora più pratica è quella offerta da applicativi online come quello descritto a questo link: stipulando abbonamenti alle testate di interesse, si ha la possibilità di consultare integralmente l’edizione digitale di quotidiani, riviste e periodici, da computer, ma anche utilizzando tablet o smartphone.

Infine, vanno citati i tanti tool disponibili sul web progettati per il monitoraggio delle citazioni di prodotti, aziende o iniziative su portali di informazione, blog e social network, come ad esempio questo. Questi potenti strumenti consentono di controllare in presa diretta discussioni e dibattiti nati sul web attorno a temi di interesse per l’azienda o in relazione al brand stesso.

Diritto d’autore e attività di rassegna stampa: cosa dice la legge

Cosa dice esattamente la legge italiana in tema di tutela del diritto di autore e libertà di riproduzione integrale o parziale di articoli per le rassegne stampa?

In realtà, le leggi attualmente in vigore si limitano a fornire delle linee guida che, come è facile attendersi, si prestano ad interpretazioni diverse. Come spesso avviene in questi casi, a “fare legislatura” sono di fatto le sentenze emesse nel corso degli anni dai tribunali.

A fornire indicazioni circa gli utilizzi leciti dei contenuti protetti da copyright pubblicati su quotidiani, riviste e periodici sono gli articoli 65 e 70 della Legge sul Diritto d’Autore, varata nel lontano 22 aprile 1941.

Il primo articolo stabilisce la possibilità di utilizzare e riprodurre liberamente gli articoli pubblicati su giornali e riviste, con l’obbligo di indicarne la fonte specificando sempre autore e data di pubblicazione. L’unica eccezione è rappresentata dall’eventualità in cui l’editore abbia espressamente indicato che l’articolo o il contenuto in questione è soggetto a “riproduzione riservata”.

L’articolo 70 si focalizza invece su un altro aspetto, aggiungendo che la riproduzione di un articolo di giornale è lecita esclusivamente quando questa non va a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei confronti dell’opera originaria.

Tradotto in termini pratici, la legge italiana afferma che chi si occupa della redazione di rassegne stampa può attingere liberamente ai contenuti pubblicati sulla carta stampata, richiedendo l’autorizzazione dell’editore nel caso di articoli contrassegnati come a “riproduzione riservata” e riportando sempre le informazioni chiave relative alla fonte. In più, in nessun caso la finalità può essere quella della vendita al grande pubblico, o comunque di iniziative potenzialmente in grado di danneggiare in modo diretto l’editore o chi detiene i diritti.

A queste indicazioni, si aggiungono quelle della Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie, che in Italia furono recepite con la legge 399/1978. Stando a quanto specificato all’interno della legge e, più in particolare, nell’articolo 10, le rassegne stampa si connotano come “insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche”, dunque come riproduzione di parte dei contenuti pubblicati su carta stampata e non della loro totalità.

Le linee guida per la realizzazione di rassegne stampa

Da quanto detto, emergono una serie di “buone norme” che sempre occorre attuare quando si realizza una rassegna stampa, confermate anche da varie sentenze, come quella numero 816 del 2017 del Tribunale di Roma.

In sostanza, l’attività di estrapolazione di articoli e contenuti pubblicati sulla carta stampata e protetti dal diritto d’autore è considerata lecita solo quando circoscritta a temi specifici e rivolta ad un preciso soggetto terzo (in genera il cliente dell’agenzia di comunicazione). In pratica, oltre alla citazione delle fonti, in caso di controversie occorre poter dimostrare che la rassegna stampa è stata realizzata in relazione ad un argomento di interesse per il cliente e resa accessibile esclusivamente ad esso e non al grande pubblico.

Discorso analogo per quanto riguarda i contenuti (testi, immagini, file audio e video) pubblicati su portali di informazione, blog e, più in generale, sul web. Le accortezze da osservare rimangono le medesime, con l’ulteriore indicazione di riportare sempre un link alla risorsa originale.

Cosa cambia con l’approvazione della Direttiva europea sul diritto d’autore?

La tanto chiacchierata Direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, approvata nelle scorse settimane sia dal Parlamento che dal Consiglio dell’Unione Europea, non dovrebbe avere ripercussioni particolari per quanto riguarda le attività di uffici stampa ed agenzie di comunicazione: le novità in tema di tutela dei diritti d’autore delle testate online e degli autori di contenuti per il web si ripercuoteranno soprattutto sui grandi aggregatori di notizie (quali Facebook e Google News).

Hamlet

"Amo ricercare, leggere, studiare ogni profilo dell'umanità, ogni avvenimento, perciò mi interesso di notizie e soprattutto come renderle ad un pubblico facilmente raggiungibile come quello della net. Mi piace interagire con gli altri e dare la possibilità ad ognuno di esprimere le proprie potenzialità e fare perchè no, nuove esperienze." Eleonora C.

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