Il testamento internazionale: cosa è, come funziona e chi può redigerlo
Introdotto per rispondere alle esigenze sorte sulle nuove dinamiche create dalla globalizzazione, che ha favorito gli spostamenti delle persone tra Stati diversi, il testamento internazionale si aggiunge alle forme testamentarie tradizionali previste nell’art. 601 del nostro Codice civile.
Con l’emanazione di una normativa ad hoc per questa tipologia di atto giuridico, il legislatore ha inteso semplificare le modalità di disposizione dei beni in materia di successioni, facilitando le "istruzioni per l’uso" degli strumenti tipici delle successioni qualora si evidenzino elementi di internazionalità.
Il testamento internazionale e le ragioni di una nuova disciplina
La legge n. 387/90, in ratifica della Convenzione di Washington (26 ottobre 1973), ha introdotto la figura del testamento internazionale, proposta come mezzo di composizione di eventuali controversie sulla forma e sul contenuto degli atti successori, derivante dalla potenziale concorrenza di discipline diverse.
Nel caso in cui venga adottata la forma del testamento internazionale, infatti, non sarà necessario individuare la legge applicabile in base alla nazionalità del testatore, né verificare la conformità dei requisiti dell’atto alla legge di riferimento, perché prevale la forma prescritta dalla Convenzione.
Ciò comporta che il testamento stipulato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione, sarà sempre valido, in qualunque luogo sia stato redatto e qualunque sia la nazionalità del testatore e dei suoi eredi, non rilevando nemmeno dove si trovino fisicamente i beni che compongono l’asse ereditario (art. 1 dell’Annesso alla Legge n.387/90).
In qualche caso, per meglio comprendere la portata delle norme regolatrici del testamento internazionale, potrebbe essere utile il supporto professionale di uno studio legale specializzato in diritto delle successioni, che affianchi il testatore nella redazione del documento. Per una consulenza giuridica personalizzata è possibile rivolgersi a Consulenza Legale Italia, recandosi presso gli studi di Padova e Milano, oppure utilizzando il modulo di contatto disponibile sul sito della società.
I requisiti formali del testamento internazionale
Così come ogni figura di testamento, anche quello internazionale è un atto giuridico unilaterale (art. 687 Cod. civ.), tramite il quale l’autore decide quale destinazione dare ai beni di sua proprietà nel momento in cui non sarà più in vita.
Secondo le modalità indicate dalla legge n. 387/90, questa forma di testamento può essere adottata sia da cittadini italiani residenti in Italia (qualora siano titolari di beni situati fuori dai confini nazionali), sia da italiani residenti all’estero o da stranieri che, per qualsiasi ragione, si trovino nel nostro Paese, purché provenienti da uno Stato che ha aderito alla Convenzione di Washington.
Il testamento internazionale, redatto in forma scritta e in due originali, deve essere ricevuto da un notaio che ratifica le ultime volontà del testatore, così come espresse nel documento che le contiene, la scheda testamentaria.
Il testamento internazionale deve essere annotato nel Registro Generale dei Testamenti a cura del notaio, il quale è tenuto anche a conservare l’atto successorio fino al momento della sua apertura.
Per il caso in cui il cittadino italiano si trovi all’estero, sarà chiamato a ricevere e custodire il testamento internazionale un agente diplomatico o consolare.
I requisiti di validità del testamento internazionale
Perché il procedimento relativo alla pubblicazione di un testamento internazionale sia valido, la legge richiede che il testatore dichiari espressamente al notaio, in presenza di due testimoni, di essere a conoscenza del contenuto della scheda testamentaria. Di tale dichiarazione viene rilasciato un relativo attestato, che, insieme alla scheda testamentaria, compone l'atto di testamento internazionale.
È importante precisare che, per fare testamento nella forma internazionale, non è richiesta la capacità giuridica di testare e che la scheda testamentaria può essere redatta in qualunque lingua e con qualsiasi mezzo, anche a mano.
Il mancato rispetto dei requisiti formali non pregiudica la validità del testamento internazionale, perché queste formalità non sono previste a pena di nullità.
La scelta del legislatore, anche in questo caso, risponde a criteri di opportunità e di agevolazione dei cittadini stranieri che, in quanto tali, potrebbero non avere dimestichezza con la lingua e, quindi, essere maggiormente esposti a commettere errori involontari.
Modifica e revoca del testamento internazionale
Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà del ripensamento, che trova applicazione anche nell’ambito di disposizioni che abbiano carattere di internazionalità.
Per questo, il testamento internazionale, al pari di ogni altro atto dispositivo delle ultime volontà previsto nel nostro ordinamento, può sempre essere sottoposto a modifica nei contenuti o a revoca da parte del suo autore.
La revoca deve comunque essere espressa, ovvero dichiarata con le stesse modalità previste per la stipula di un testamento internazionale; ciò vale anche per la modifica apportata alle disposizioni ivi contenute, che può comunque essere realizzata anche tramite la redazione di un nuovo documento.
Interessante, infine, notare come la revoca può altresì esprimersi attraverso comportamenti concludenti, ad esempio l’alienazione di un bene menzionato nel testamento.