Superbonus 110: visto di conformità. La vision dei commercialisti
Superbonus, De Lise (Ungdcec) e Nucera (Adc): rilascio visto di conformità, commercialisti scavalcati
I presidenti delle due associazioni: anomalia segnalata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
“La normativa sul Superbonus 110% indica i commercialisti tra i soggetti idonei al rilascio del visto di conformità. Eppure, a molti clienti sarebbe imposto di avvalersi delle società di consulenza segnalate dalle banche, subordinando a questo il perfezionamento dell’operazione finanziaria richiesta. Per questo, abbiamo chiesto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di far luce su quello che si configura come un grave caso di opacità nelle procedure bancarie, e di aprire un’istruttoria per verificare l’eventuale esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti e adottare tutte le misure, anche sanzionatorie, che riterrà necessarie”. Lo affermano Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec), e Maria Pia Nucera, presidente Associazione Dottori Commercialisti (Adc).
Superbonus 110: cosa accade
“Quasi tutti istituti, almeno formalmente, offrirebbero la possibilità – e non l’obbligo – di accedere ai servizi di società legate a multinazionali. Ma le stesse banche – aggiungono – hanno approntato i propri documenti informativi in modo da evitare di incorrere nei divieti posti dagli artt. 2 e 3 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (intese restrittive e abuso di posizione dominante, in particolare mediante l’imposizione di condizioni contrattuali o subordinando la conclusione dei contratti all’accettazione da parte dei clienti di prestazioni supplementari). Sotto il profilo della tutela della concorrenza, un’intesa tra istituti di credito e delle società di consulenza restringerebbe il mercato, dando vita ad un abuso. Infatti, la Legge 287/1990 – “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” vieta, dichiarandole nulle, le intese restrittive della libertà di concorrenza, cioè quelle che abbiano per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, affermano i presidenti delle due associazioni.
“Inoltre, sotto il profilo della tutela del consumatore, l’art. 24 del decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) censura le pratiche commerciali aggressive che sono idonee a ‘limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso’. In questo caso – evidenziano De Lise e Nucera – gli istituti di credito, in associazione con le principali società di consulenza, propongono pacchetti inscindibili e contenenti alcuni prodotti o servizi in posizione dominante rispetto ad altri che, invece potrebbero essere acquistati separatamente presso altri soggetti”.
“Pertanto, è verosimile che possano configurarsi: un’intesa restrittiva verticale tra imprese che di fatto subordinino la conclusione dei contratti all’accettazione delle prestazioni supplementari offerte in associazione con alcune società di consulenza; un abuso di posizione per i medesimi motivi; una pratica commerciale aggressiva – concludono gli esponenti di Ungdcec e Adc -, essendo il consumatore di fatto costretto o fortemente indotto ad accettare il prodotto delle società di consulenza, proposto insieme ai prodotti degli istituti di credito”.