
La fine del mese di Ramadan ripropone il problema dei luoghi di culto per l’Islam in Italia.
La seconda confessione religiosa , dopo il cristianesimo nel nostro Paese , si muove, attraverso un quadro giuridico abbastanza incerto.
Tale situazione può essere ridotta al fatto che i rapporti tra Stato italiano e confessioni religiose diverse dalla cattolica sono da un lato garantite dalla Costituzione che all’articolo 8 sancisce che :“ tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze” e dall’altro ancora pesantemente influenzate dalla legislazione sui “culti ammessi “e dal relativo regolamento attuativo.
E contemporaneamente sul fatto che in Italia ,al momento attuale l’unico ente riconosciuto dalla Stato italiano è la Grande Moschea di Roma Inaugurata nel 1995, la Grande Moschea di Roma è divenuta un importantissimo punto di riferimento per i musulmani della capitale, oltre a essere il centro islamico più prestigioso e attivo per i musulmani di tutta Italia e anche la più grande moschea d’Europa, in grado di ospitare un numero di fedeli molto elevato.
La moschea di Roma non solo rappresenta, il venerdì e durante il Ramadan, il punto di incontro dei fedeli che vi pregano e assistono alle prediche dell’imam, ma è il luogo in cui si accettano le conversioni, è possibile sposarsi secondo il rito islamico, si celebrano funerali.
I certificati rilasciati dal Centro Islamico Culturale d’Italia sono riconosciuti dai Paesi Musulmani.
Un quadro però certo non positivo che lascia migliaia di persone senza di fatto la possibilità di esercitare il proprio diritto di pratica religiosa
La loro presenza è più radica nel centro nord del Paese ed in particolare nelle zone periferiche a ridosso dei grossi centri industriali e produttivi dove più alta è anche la presenza di residenti di fede mussulmana giunti in Italia per ragioni di lavoro.
La collocazione fisica di questi luoghi di preghiera non è solo dettata dall’alta presenza di fedeli ma spesso anche dalla facilità di acquistare, affittare o comunque avere in uso strutture ex industriali o destinate a scopo artigianale che maggiormente si prestano ad essere riadatti a luoghi di preghiera
E’ interessate notare che queste scelte logistiche abbiano interessato (seppure in modo minore e solo in casi eccezionali) anche alcune comunità cristiane orientali molte delle quali pur numericamente significative sono ancora anch’esse alla ricerca di intese con lo Stato italiano e di fatto operino nell’ordinamento giuridico italiano, al pari delle
L’edilizia di culto rientra tra le materie secondo l’art 117 della Costituzione vi è la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni .
Rispettando il quadro normativo lo Stato doveva provvedere ad emanare dei principi generali entro cui successivamente le Regioni sarebbero dovute intervenire con proprie norme in grado di rendere compatibili con le varie differenze territoriali le norme statali.
Nel campo dei luoghi di culto, questo schema sarebbe stato un interessante e fondamentale esempio di buona collaborazione tra diversi livelli di Governo e avrebbe permesso anche di rispondere in modo coerente alle diverse particolarità dei territori.
Infatti, come abbiamo già detto la maggior parte delle comunità islamiche non è distribuita in maniera omogena su tutto il territorio nazionale ma presenta una maggiore concentrazione nelle regioni settentrionali e, al loro interno si differenzia da provincia a provincia e da comune a comune.
Come si è detto, la condizione principale per il buon funzionamento del sistema sarebbe stata la pre-esistenza di una normativa nazionale che avrebbe poi permesso agli altri attori di intervenire nella complessità della questione degli edifici di culto .
Purtroppo questa norma nazionale non ha mai visto la luce, come neppure la tanto richiesta legge sulla libertà di culto in grado di soppiantare dopo tanto tempo le legge sui “culti ammessi “ del 1929/1930.
Questo silenzio da parte del legislatore nazionale ha ingenerato smarrimento e difficoltà negli amministratori locali (regionali e comunali) i quali se da un lato in qualche modo dovevano dare risposta alla nascita di luoghi di culto o preghiera troppo spontanei dall’altro dall’ altro si trovavano privi di una norma che fissasse principi univoci entro i quali muoversi.
Inoltre, a complicare le cose , i richiedenti erano spesso associazioni alcune (poche ) neppure dotate di personalità giuridica.
Quindi allo spontaneismo dei richiedenti si aggiungeva un panorama normativo entro il quale era difficile muoversi e che a sua volta ha generato un proliferare di regolamenti comunali e legislazioni regionali difformi da luogo a luogo
Trovare una risposta alle esigenze di culto di questa comunità , non deve trasformarsi in una lotta politica o essere elemento divisivo. E’ la necessità a cui una società deve trovare una risposta chiara e precisa anche perché coinvolge una fetta non trascurabile della popolazione italiana .
Il diritto a praticare in modo libero il proprio credo religioso è un atto di civiltà non terreno di scontro politico
Marco Baratto
studioso del mondo arabo