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Autovelox: addio multa a chi non comunica i dati del guidatore in caso di ricorso giudiziale al verbale

Stop multa al proprietario del veicolo che non comunica alla prefettura i dati di chi era al volante quando la vettura è stata beccata a viaggiare sopra i limiti dall’autovelox. E ciò perché in quel momento pende l’opposizione giudiziale contro il verbale presupposto per eccesso di velocità: la violazione prevista dall’articolo 126 bis, secondo comma, Cds si configura soltanto quando sono definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi contro la sanzione irrogata per la precedente infrazione. È quanto emerge dalla sentenza 592/2023 pubblicata il 19 ottobre 2023 del giudice di pace di Pisa, che aderisce all’orientamento di legittimità, in verità minoritario, espresso dall’ordinanza 24012/22 della Cassazione. Accolta l’opposizione proposta dal proprietario del veicolo difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci: l’ordinanza prefettizia è annullata ex articolo 6, comma undicesimo, del decreto legislativo 150/11 perché non sussistono elementi sufficienti di responsabilità nella violazione, visto che neppure nella giurisprudenza di legittimità sussiste un indirizzo interpretativo univoco. Ad avviso del Giudice di Pace, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, ha ricordato che “L’obbligo di comunicare entro sessanta giorni i dati personali e la patente di guida del conducente al momento dell’infrazione, secondo l’ordinanza 24012/22, scatta soltanto quando è respinta l’opposizione proposta contro il verbale dell’autovelox: in caso di esito sfavorevole della causa per il proprietario del veicolo, l’amministrazione risulta tenuta a emettere un nuovo invito ad adempiere nei confronti dell’interessato. E decorrono soltanto dalla notifica dell’atto i sessanta giorni entro i quali bisogna comunicare alla prefettura le informazioni sul conducente del veicolo. In caso di vittoria dell’opponente, invece, il verbale è annullato e viene meno il presupposto della violazione. La sospensione, spiega sul punto il provvedimento della Cassazione, deve ritenersi riferita all’obbligo invece che al termine per adempiere e si configura come una sorta di interruzione: inizia a decorrere nuovamente nel momento in cui sopravviene l’evento qualificabile come «esito negativo del giudizio”.

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