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Nuovo orientamento della Cassazione: i genitori devono mantenere i figli maggiorenni anche se questi studiano all’università e sono fuori corso

I figli all’università hanno diritto al mantenimento anche se hanno dato un solo esame. È certamente rilevante la giovane età del ragazza e il cambio di facoltà. Ciò non sarebbe valido per un trentenne. Lo ha sancito la Corte di cassazione che con un nuovo orientamento con l’ordinanza 24391 dell’11 settembre 2024, ha accolto il ricorso di una mamma che chiedeva le venisse ripristinato il diritto all’assegno in favore delle figlie neo maggiorenni. Per gli Ermellini, con riferimento alla giovane, ferma l’obiettiva mancanza di indipendenza economica per il mancato svolgimento di attività lavorativa, la Corte d’appello di Trento ha dato rilievo al fatto che al momento della decisione del Tribunale, la ragazza avesse svolto un solo esame peraltro, poco importante, e avesse cambiato Università, ma non ha esaminato quanto offerto alla decisione in sede di reclamo dalla ricorrente, in ordine agli esami poi sostenuti dalla giovane una volta effettuato il cambiamento. Quindi i giudici di merito hanno sbagliato. E ciò anche perché, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. . Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarano la dose hanno spiegato che “ Se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il figlio adulto in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”

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