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Una importante pronuncia giudiziale in tema di risarcimento del danno da demansionamento e mobbing!

avvocatissimo Eugenio Gargiulo ok!La recente sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, dell’8 ottobre 2013, ripropone, con attenta e logica motivazione, la vicenda di un dipendente comunale che si rivolgeva alla Giustizia per ottenere il risarcimento danni da demansionamento e mobbing.

Nel caso portato all’attenzione del Giudice di Frosinone, la lavoratrice conveniva in giudizio l’ente comunale, ove prestava servizio, chiedendo il risarcimento danni per “dequalificazione professionale” e per mobbing.


Dopo aver ripercorso l’iter professionale, la ricorrente, deducendo un comportamento evidentemente persecutorio, concretizzatosi in ripetuti atti che puntualmente descrive, rilevava che le venivano ridotte quantitativamente e qualitativamente le mansioni, ponendola in uno stato di palese “marginalizzazione operativa”, fino a privarla addirittura delle funzioni che aveva svolto in maniera continuativa per lunghi anni.

Sulla base della puntuale e meticolosa ricostruzione dei fatti, che hanno trovato il conforto dell’istruttoria, l’attento Giudicante, nella completa motivazione ha accolto la domanda della lavoratrice, in linea, peraltro, con autorevoli interventi della Suprema Corte.

Infatti, il Giudice del Lavoro di Frosinone, con la articolata sentenza dopo aver rigettato la eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dall’ente, afferma che non sussiste alcun dubbio che la ricorrente sia stata gradualmente privata delle proprie mansioni fino al punto di essere adibita a svolgere mansioni notevolmente inferiori rispetto a quelle svolte negli anni precedenti.

Per il Giudice, dunque, si pone il problema di delineare il tratto discretivo tra l’esercizio dello “ius variandi” del datore di lavoro, nei limiti in cui è consentito, e l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.

Il Giudice ricorda che l’art. 2103 c.c. consente l’adibizione del lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte; la giurisprudenza dà per scontata la facoltà del datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti senza necessità di ottenerne il consenso.

La nozione di equivalenza, tuttavia, viene riferita al patrimonio professionale, acquisito dal lavoratore, che deve poter essere utilizzato anche nelle nuove mansioni, escludendosi che l’identità di livello contrattuale significhi automaticamente equivalenza, stante l’eterogeneità delle qualifiche raggruppate in ciascun livello.

Il divieto di adibizione a mansioni non equivalenti comprende non solo lo spostamento in una posizione inferiore, ma anche la sottrazione di compiti qualitativamente rilevanti e la totale privazione di ogni compito che lascia il lavoratore completamente inutilizzato.

Autorevole dottrina, seguita da una parte della giurisprudenza, ritiene che il lavoratore, in via di autotutela conservativa del rapporto, possa rifiutare lo svolgimento delle mansioni inferiori come tali non dovute, continuando ad offrire la prestazione dovuta e, quindi, conservando il diritto alla controprestazione retributiva da parte del datore di lavoro in”mora accipiendi”.

Non si tratta di una vera e propria eccezione di inadempimento, poiché il lavoratore non nega il proprio adempimento a fronte di un inadempimento dell’altra parte, ma rifiuta di eseguire una prestazione non dovuta.

Nel caso di specie la ricorrente, come osserva il Magistrato, con ineccepibile statuizione, è stata gradualmente privata di alcuni servizi di cui era responsabile da anni per poi essere assegnata ad un settore tecnico, totalmente differente alle esperienze curriculari acquisite, tanto che, successivamente, chiedeva di potere essere assegnata ad altro settore.

In ultimo, la ricorrente è stata assegnata ad un servizio per svolgere mansioni di gran lunga inferiori alle precedenti, circostanza che emerge chiaramente dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione allegata, come accertato dal Magistrato.

Il Giudice, nell’esaminare diffusamente la controversia, non manca di offrire alcune considerazioni, in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità dell’ente datore di lavoro per comportamenti ascrivibili al mobbing, e alla consequenziale condanna per le lesioni subite, causalmente riconducibili alle condotte legittime e illegittime.

Per quanto pur ricordato nella sentenza, il mobbing è da intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico protratta nel tempo nei confronti del lavoratore sul posto di lavoro che si concretizza in reiterati e sistematici comportamenti ostili.

Tali comportamenti assumono forme di prevaricazione e persecuzione psicologica portando alla mortificazione morale e all’emarginazione del dipendente, concretizzando una lesione della sua personalità.

Foggia, 11 dicembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

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