Satira e battute volgari possono essere reato di diffamazione
Il cosiddetto “diritto di satira”, che è una forma artistica che mira all’ironia sino al sarcasmo e alla irrisione, è tutelata dalla nostra Costituzione. In tal modo, all’interno della satira si possono veicolare anche notizie non vere, poiché, se scopo della satira è proprio quello di far ridere, essa è incompatibile con la verità.
Tuttavia, quando, nel contesto del discorso satirico, ma al di fuori dell’oggetto della satira, venga riportata una notizia, si ha l’obbligo di riferire una notizia vera; diversamente non si può invocare la scriminante dell’esercizio del diritto di satira. (Cass. sent. n. 5065 del 31.01.2013)
Inoltre, con una recentissima sentenza , la Cassazione ha precisato che il diritto di satira, sebbene possa in teoria sconfinare nella volgarità, non può eccedere arrivando a fare chiare allusioni nei confronti di soggetti determinati. Diversamente, scatta il reato di diffamazione. (Cass. sent. n. 5499 del 10.03.2014)
Insomma, la satira non deve essere la scusa per mettere a paragone, con dei sinonimi volgari, espressamente offensivi – e perciò diffamatori – i destinatari della satira stessa.
È noto che la satira è un diritto che la Costituzione tutela come libertà dei messaggi del pensiero. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale, ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia e il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura.
In qualsiasi modo essa si esprima – e, cioè, in forma scritta, orale, figurata – la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae – come detto – al parametro della verità.
A differenza della cronaca che è rivolta a fornire informazioni su fatti e persone, soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira è inverosimile e iperbolica. La satira, in sostanza, è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente è soggettivo e opinabile, sottraendosi a una dimostrazione di veridicità.
Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito.
Poiché il linguaggio della satira è paradossale e svincolato da forme convenzionali, ad essa non si può chiedere la correttezza dell’espressione. Perciò è consentito l’utilizzo di espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui purché si tratti di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira.
Dove invece la satira non può sconfinare è quando arrivi ad essere un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato. La satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona. In tali casi, infatti, scatta il reato di diffamazione.
La satira, in pratica, è vietata quando il contesto in cui la frase è pronunciata dà alle parole un significato allusivo, percepibile dall’uomo medio.
Foggia, 11 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo