L’INPS è sempre tenuta a versare il TFR qualora non lo eroghi il datore di lavoro
Qualsiasi dipendente sa che , in caso di fallimento del proprio datore di lavoro potrà ottenere comunque il pagamento del T.F.R. maturato, attraverso una richiesta al Fondo di Garanzia presso l’Inps .
Quello che, però, non tutti sanno (anche perché è stato affermato con una recentissima sentenza della Cassazione) è che non è sempre necessaria l’apertura di un fallimento per ottenere il T.F.R. dall’Inps. È anche possibile presentare l’istanza quando il datore di lavoro è semplicemente insolvente e a condizione che il creditore (ossia il dipendente) abbia prima effettuato, invano, un tentativo di esecuzione forzata.
Lo spiraglio è stato chiarito dalla Suprema Corte la quale ha tenuto giustamente conto del fatto che non tutte le imprese possono fallire: e ciò perché la legge fissa dei requisiti di indebitamento e di dimensione che non sempre ricorrono. Così, per esempio, se il datore non supera un certo fatturato o una predeterminata esposizione debitoria, le istanze di fallimento vengono rigettate dal tribunale.
In tali casi, i dipendenti che non hanno ottenuto il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto sono comunque tutelati, potendo fare richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia presso l’Inps. ( in tal senso Cass. sent. n. 15369/14 del 4.07.2014)
La legge (Art. 2, comma 5, l. n. 297/1982 : disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) dispone la possibilità di pagamento del T.F.R. da parte dell’INPS qualora il datore di lavoro non soggetto a fallimento non adempia spontaneamente a tale pagamento, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l’esecuzione forzata per ottenere il credito.
Tale possibilità per il dipendente si apre tutte le volte in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive (assenza dei requisiti dimensionali per fallire), vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo (perché la mole di debiti non è sufficiente a far scattare la pronuncia di fallimento) .
Si tratta di una interpretazione estensiva della legge, data anche alla luce di una direttiva dell’80 della Comunità Europea.
In definitiva – chiarisce la Corte – se il datore di lavoro è assoggettabile al fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato o per l’assenza di requisiti soggettivi, il lavoratore può comunque ottenere le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS a condizione che prima abbia tentato – in maniera infruttuosa – un pignoramento (e salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata).
Foggia, 8 luglio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo