Ascensore condominiale rumoroso L’amministratore ha l’obbligo di intervenire
Quando l’ascensore condominiale è particolarmente rumoroso, l’amministratore ha l’obbligo di intervenire per far cessare la molestia per i condomini!
Nel caso in cui il rumore provocato dal motore e dal funzionamento dell’ascensore condominiale supera i limiti di normale tollerabilità, è obbligatorio per legge porre rimedio al problema con un intervento riparatore.
A stabilirlo è stata una recente sentenza della Cassazione.
La giurisprudenza è ormai concorde sulla circostanza , che, in caso di immissioni illecite (non solo acustiche, ma anche di fumo, di calore, ecc.), bisogna eliminarne le cause.
I giudici sono sempre più inclini a riconoscere un’adeguata tutela alle “vittime del rumore”. Sta al tribunale valutare la normale tollerabilità delle immissioni e le conseguenze che esse provocano.
Ma che ne sanno i giudici di quanto rumore faccia l’oggetto “denunciato” del condomino (l’ascensore, un condizionatore, il pianoforte di un vicino)? È naturale che, in questi casi, la sentenza la fa, in verità, il perito tecnico nominato dal giudice (cosiddetta “CTU”, acronimo che sta per consulenza tecnica preventiva). Il consulente, con l’ausilio di particolari strumenti tecnici, valuta il rumore e lo rapporta ad alcune soglie.
Il giudice, dunque, avvalendosi dei dati forniti dal proprio consulente d’ufficio, può anche ordinare, per esempio, di insonorizzare l’ambiente da cui provengono i rumori, quando non, addirittura, la sostituzione dell’oggetto rumoroso con uno “a norma”. ( in tal senso Cass. sent. n. 25019 del 6.11.2013.)
Addirittura, secondo alcune recenti sentenze, nel caso in cui il condominio presenti delle fonti di rumore intollerabile, l’inquilino può decidere di recedere dal contratto di locazione per giusta causa, anche se ancora il contratto non è scaduto. È ovvio che, in tali casi, il rumore deve superare la “normale tollerabilità”, onde evitare che tale giustificazione venga utilizzata come espediente per lasciare casa anzitempo!
Foggia, 5 agosto 2014 avv. Eugenio Gargiulo