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La Cassazione rivoluziona la normativa sul danno da fermo tecnico

Se si è bene informati per quanto riguarda il settore Rc Auto, è evidente che in questo periodo si sono susseguiti numerosi cambiamenti, anche “epocali”: l’abolizione del tagliando cartaceo sul parabrezza, gli incentivi sulle polizze per chi installa la scatola nera, i nuovi sistemi elettronici di controllo, e tanto altro ancora, tra cui il fatto che stiamo per descrivervi in merito al danno da fermo tecnico che si collega con la modalità di risarcimento danni.

Spieghiamo meglio: la sentenza n. 20620 del 14/10/2015 della III Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che la perdita patrimoniale per mancato utilizzo del veicolo, adesso necessita di una prova concreta, non vale più l’usanza della precedente giurisprudenza per cui si avviava in automatico la pratica di risarcimento.
Prima della nuova pronuncia della Corte, i danneggiati percepivano un risarcimento per mancato utilizzo dell’auto (qualora fosse sottoposta a manutenzione dopo un sinistro) ora, se il danno da fermo tecnico non viene provato, non è più così.

Danno da fermo tecnico: la passata giurisprudenza

Precedentemente le sentenze della Corte di Cassazione, non solo quelle della III Sezione, avevano stabilito che il risarcimento del danno da mancato utilizzo, in pratica dovuto a fermo tecnico dopo che si era verificato un sinistro, poteva essere erogato anche in assenza di concrete prove specifiche: solo il fatto che il danneggiato fosse privato del veicolo per un certo periodo sarebbe bastato per richiedere risarcimento.

Il danno che il proprietario di un veicolo subisce, che non gli permette di utilizzare il mezzo per un determinato lasso di tempo perché necessita di riparazione, è il cosiddetto danno da fermo tecnico o da mancato utilizzo e, fino a oggi, poteva essere liquidato anche in assenza di prova specifica.

Danno da fermo tecnico: la sentenza “rivoluzionaria” della Cassazione

Se una volta l’assicurazione copriva le spese del risarcimento danni per fermo tecnico concedendo all’automobilista di “rientrare” delle spese onerose di bollo e assicurazione auto, oltre che di rifarsi dei soldi legati al deprezzamento del veicolo in seguito al sinistro, perché l’auto era inutilizzabile dal proprietario, ora non è più così: la nuova sentenza ribalta la vecchia legislazione e la pretesa degli automobilisti di citare in giudizio l’assicurazione per non aver corrisposto economicamente al danno da fermo tecnico, solo perché questo non era stato provato, viene rigettata.

Questa sentenza ha già suscitato malumori tra gli automobilisti, che si sentono penalizzati: vedremo le evoluzione della normativa in materia di assicurazione auto quali cambiamenti porterà nel settore che si sta sempre più rinnovando.

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