Guai grossi chi viene sorpreso alla guida nonostante il ritiro della patente. Rischia una multa di oltre 7000 €, la revoca e il fermo amministrativo, questo anche in assenza di un provvedimento del Prefetto se l’automobilista non ha chiesto la restituzione del titolo di guida.
Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della lettura della sentenza numero 7032 del 9 maggio 2012. Protagonista della vicenda un automobilista al quale era stata ritirata la patente perché trovato in stato di ebbrezza. La suprema Corte ha accolto la sentenza del Tribunale di Catania che aveva respinto il ricorso contro il verbale che accertava la violazione dell’articolo 218 Cds per guida nonostante l’avvenuta sospensione della patente. Nello statuito gli ermellini, hanno distinto tra ritiro e sospensione della patente, sottolineando la disposizione secondo cui l’agente accertatore rilascia permesso provvisorio limitatamente al periodo necessario per condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, concludendo che, ove vi fossero stati i presupposti il ricorrente avrebbe potuto chiedere la restituzione ma non guidare senza patente.
Oltremodo i giudici di legittimità della sesta sezione civile, osservando che è stato contestato il provvedimento sanzionatorio ex articolo 218 Cds per avere il trasgressore circolato senza patente durante il periodo di ritiro della stessa, in vista del provvedimento di sospensione, hanno ritenuto legittima la notifica dopo l’accertamento della nuova trasgressione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, Giovanni D’Agata rileva con l’occasione che, laddove è stata ritirata la patente, il trasgressore può richiedere la restituzione, se entro quindici giorni non vi è l’emissione del provvedimento prefettizio. Ma, se la richiesta non è stata fatta e l’automobilista è stato sorpreso a guidare, scatta la sanzione secondo l’articolo 218 del Codice della strada.