Magistratura “Via libera” alla fornitura di Cannabis per uso terapeutico a carico del Servizio Sanitario
Anche il Giudice del Lavoro di Novara (Trib. Novara, ord. del 29.07.2013), come già aveva fatto nel 2010 quello di Avezzano (Trib. di Avezzano, ord. del 2.02.10 ), ha sancito l’obbligo della Azienda Sanitaria Locale di fornire, a proprie spese, farmaci cannabinoidi importati dall’estero ad un paziente indigente, afflitto da gravi dolori non attenuati da altri medicinali antidolorifici.
Il Tribunale di Novara ha affermato che la Costituzione, tutelando la salute come diritto fondamentale dell’individuo (Art. 32 Cost), comprende anche il diritto all’assistenza sanitaria e farmaceutica. Si tratta di una norma vincolante per tutti e non solo per il legislatore.
Nei casi in cui sussista pericolo di vita, di aggravamento della patologia o di non adeguata guarigione, gli organi sanitari pubblici sono tenuti, senza possibilità di valutazione discrezionale, a provvedere al riguardo; il che vale anche per le cosiddette cure palliative che , senza incidere sul decorso della patologia, alleviano la sofferenza, salvaguardando così il diritto alla salute sotto l’aspetto della dignità umana. Tra tali cure di certo rientrano i farmaci cannabinoidi.
Sull’uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi c’è una notevole differenza tra le poche regioni che hanno disciplinato questo tipo di terapie e le altre. La via giudiziaria, in caso di effettivo bisogno, può servire a superare, con l’applicazione diretta della Costituzione, i vuoti legislativi.
I farmaci a base di Cannabis sono utilizzati da tempo in molti altri paesi quali gli U.S.A., Israele e Olanda. In Italia manca una legislazione organica. Tali farmaci sono stati inseriti dal Ministero della Salute nelle tabelle degli stupefacenti con proprietà terapeutiche, ma nessun ente italiano è stato autorizzato alla coltivazione. È quindi necessario importare i medicinali dall’estero, con costi elevati e con un complicato iter burocratico.
La possibilità che i farmaci vengano forniti dal Servizio Sanitario Regionale a proprie spese è regolamentata solo da alcune leggi regionali in Toscana, Liguria e Veneto. Invece, nelle altre Regioni, l’unica alternativa per i malati sembrerebbe essere il dover affrontare notevoli spese o, peggio, scegliere sconsigliabili scorciatoie illegali, commettendo dei reati, che tali restano anche se per scopo di cura. Esiste invece la possibilità, per i pazienti che si trovino nell’impossibilità economica di importare le medicine, di rivolgersi al Tribunale e chiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza. Il procedimento si definisce in un paio di mesi. Se il ricorso viene accolto, il Tribunale ordina alla A.S.L. del luogo di residenza del malato di fornire i farmaci a proprie spese, dopo averne curato l’importazione.
È essenziale documentare, al giudice, con adeguati pareri e prescrizioni mediche – meglio se si tratta di medici della stessa A.S.L. tenuta alla fornitura – che l’utilizzo dei farmaci cannabinoidi è l’unica cura realmente efficace per la malattia di chi li richiede e che non è possibile trarre gli stessi benefici da altri farmaci normalmente forniti dal Servizio Sanitario. Sussistendo questi requisiti, i Tribunali hanno finora ritenuto che il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, consenta di superare i vuoti legislativi ed i problemi di bilancio delle A.S.L.
I pazienti che si trovano nelle più serie condizioni di indigenza (reddito famigliare inferiore ad € 10.766,33) possono anche accedere al patrocinio legale a spese dello Stato, evitando di sostenere spese per la procedura.
Foggia, 4 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo