Il marito può abbandonare la casa se la gelosia della moglie è intollerabile
Nessun addebito per la separazione quando l’allontanamento dalla casa familiare è determinato da cause preesistenti che hanno reso intollerabile la convivenza.
In quest’ottica, è giustificabile il comportamento del marito che va via di casa se la moglie lo opprime con una eccessiva gelosia. In tali casi, quindi, l’allontanamento dal domicilio familiare non potrà dar luogo ad alcun “addebito” (ossia alla dichiarazione di responsabilità, da parte del giudice, per la rottura del matrimonio).
Anzi, al contrario, il tribunale dovrà imputare l’addebito alla condotta della donna, in quanto contraria ai doveri del matrimonio. È ad essa, infatti, che si deve attribuire la causa effettiva dell’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi.
Lo ha detto la Corte di Cassazione in una recente sentenza. ( in tal senso Cass. sent. n. 11987/14.)
Secondo gli ermellini, perché si possa attribuire l’addebito della separazione alla condotta di uno dei due coniugi è necessario provare due circostanze:
1) l’esistenza di uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio;
2) che tale comportamento sia stato l’effettiva causa dell’intollerabilità della convivenza e del fallimento del matrimonio.
Pertanto, l’abbandono della casa coniugale, quando determinato dal comportamento intollerabile di uno dei due, non può dar luogo ad addebito. È, per esempio, l’ipotesi di un comportamento oppressivo e sin troppo geloso dell’altro coniuge, tale da renderlo insopportabile.
Se, infatti, l’allontanamento dalla casa coniugale si inserisce nell’ambito di un periodo in cui i coniugi litigano per varie ragioni (per es. per problemi economici o per la gelosia) esso non può essere ritenuto la causa della crisi coniugale, ma è solo la conseguenza di un clima di incompatibilità caratteriale.
Quanto al mantenimento, la sentenza precisa che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, nel richiedere l’assegno di mantenimento, pur dovendo provare di non disporre di sostanze o redditi sufficienti, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta; è sufficiente che questi deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita. All’altro coniuge non resta che contestare tale insufficienza di reddito, indicando beni o proventi che evidenzino l’infondatezza della domanda.
Foggia, 12 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo