Il contratto di lavoro intermittente è adatto agli operatori delle agenzie funebri, i chiarimenti del Ministero.
Viste le proposte di legge regionale in materia funeraria dove si asseriva che il contratto a chiamata era illegale ingenerando quindi la confusione nel merito di regione in regione su come assumere i portantini e/o necrofori il consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro hanno girato la domanda al Ministero del Lavoro che il 25 marzo scorso ha risposto ufficialmente.
il Ministero del Lavoro è intervenuto rispondendo all’interpello relativo alla stessa possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nei confronti del personale delle aziende funebri e, in particolar modo, necrofori e portantini addetti ai servizi funebri richiamandosi anche all’art. 34 del D. Lgs. n. 276/2003.
In questo caso l’interpello è stato avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, che domanda al Ministero se il personale suddetto, impiegato presso aziende che operano nel settore funebre, possa essere assimilato a quanto previsto dalle categorie degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”
Ricordando inoltre che in Calabria la Regione si accingeva a discutere, in III commissione, una proposta di legge, la 406/09 di iniziativa degli On.li G. Nucera e D. Talarico, che tende a creare mono-oligopoli a favore di “qualcuno” e, quindi, anche molto poco consona nel merito dei contratti di assunzione a tempo indeterminato e di formazione sul piano lavorativo con corsi di formazione per necroforo che di fatto sono inesistenti a titolo gratuito e che vietavano l’assunzione di altri disoccupati che non avessero in possesso tale “diploma” per le ag. funebri e proprio da Reggio Cal. con l’intervento tempestivo degli esponenti del settore funebre Calabrese riunitisi in comitato spontaneo si è evidenziata questa enorme erronea norma inserita in leggi di materia funeraria regionali che ad oggi ha di fatto creato iniquità e illegalità in altre Regioni Italiane nonostante il DPR 285/90 già regoli a livello Nazionale la categoria!
Dopo aver acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, il Ministero risponde come dalla lettura della normativa vigente, tra le attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è possibile stipulare dei contratti di lavoro intermittente risulta essere completata quella espletata dagli operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili religiose, che è “comprensiva dunque di tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi”.
Ebbene, sulla base di quanto sopra, afferma il Ministero nella parte centrale del suo riscontro, “non sembra possa negarsi una equiparazione tra tali figure e quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura”.
Ne consegue che, conclude il Ministero, la tipologia di contratto di lavoro intermittente è configurabile anche nei confronti delle categorie richiamate dall’interpellante, poiché riconducibili alle figure di cui sopra.
In estrema sintesi, il rapporto di contratto di lavoro intermittente può essere adattato ai necrofori e agli operatori delle agenzie funebri.
Giuseppe Triolo membro del comitato spontaneo delle ag. funebri Reggine
Il documento originale del Ministero
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/9-2014.pdf