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Cosa sono i patti prematrimoniali

avv. Eugenio Gargiulo
avv. Eugenio Gargiulo

I patti prematrimoniali sono veri e propri contratti con i quali i futuri sposi si accordano – prima di salire sull’altare – tanto sulle questioni relative ai reciproci obblighi connessi al matrimonio, tanto su quelle nel caso di eventuale e successivo scioglimento per separazione e divorzio.

In Italia i “patti prematrimoniali” sono considerati nulli perché la nostra legge ritiene che i diritti dei coniugi siano “indisponibili”, ossia non possono essere limitati o ceduti in deroga a quanto previsto dalla legge.

In particolare, la legge sul divorzio, per tutelare il coniuge più debole, prevede che tutte le questioni economiche (come l’ammontare dell’assegno di divorzio, affidamento dei minori, ecc.) siano decise unicamente dal tribunale e non da altri soggetti (come mediatori, arbitri, ecc.).

Inoltre, la Cassazione e la dottrina maggioritaria hanno affermato che i patti prematrimoniali violerebbero la Costituzione (Art. 24 Cost.), perché, permettendo ai coniugi di determinare, con un accordo siglato in precedenza, l’entità e la stessa esistenza del diritto all’assegno di separazione o a quello divorzile si violerebbe il precetto costituzionale che garantisce a tutti la difesa processuale dei propri diritti.

Di recente, però, la Cassazione ha iniziato ad aprire (leggermente) la porta alla validità degli accordi prematrimoniali. In un recente caso, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo un accordo intervenuto tra futuri sposi con il quale si prevedeva, in caso di separazione, l’obbligo di un coniuge di cedere all’altro un immobile di sua proprietà come corrispettivo delle spese sostenute dall’altro per la ristrutturazione della casa coniugale. ( in tal senso Cass. sent. n. 23713/12.)

Partendo da queste premesse, la Cassazione, nella nuova sentenza, sembra aprirsi alla possibilità di accordi prematrimoniali nella misura in cui gli stessi siano collegati alle spese affrontate da uno dei due coniugi per la sistemazione di immobile adibito a casa coniugale.

La differenza, in questi casi, è che il fallimento del matrimonio viene visto solo come un evento al verificarsi del quale scatta il regolamento negoziale. Esso, in pratica, è solo una condizione (cosiddetta “condizione sospensiva”) inserita in un normalissimo e comune contratto.

 

In un’altra occasione, la Cassazione ha ritenuto legittima la clausola con la quale i coniugi avevano previsto l’obbligo della restituzione di un mutuo, tra loro intercorso, se fosse intervenuta una separazione personale. ( così Cass. sent. n. 19304/13)

 

Quindi, le coppie che vogliano, prima di sposarsi, accordarsi per l’eventuale restituzione – in caso di separazione – delle somme da uno dei due impegnate per la casa possono ben farlo con un accordo scritto. In esso si prevedrà l’impegno alla restituzione di quel prestito, determinato nell’ammontare, nel momento in cui dovesse fallire il matrimonio con il cessare della convivenza!

Foggia, 30 aprile 2014                                                Avv. Eugenio Gargiulo

 

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