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Duplicare un “Pass per invalidi” è reato di falso

avv. Eugenio Gargiulo
avv. Eugenio Gargiulo

“Integra il reato di cui all’art. 477 c.p. la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale”.


Così si è espressa la Cassazione penale, con sentenza n. 29582 del 7 luglio 2014, in una vicenda, riguardante la condanna di un uomo al reato di falso in certificazione amministrativa per aver riprodotto la concessione del parcheggio per invalidi apparentemente rilasciata dall’amministrazione comunale.

Condannato sia in primo che in secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sull’assunto che il permesso non era stato contraffatto, ossia creato ex novo, bensì semplicemente duplicato, dal soggetto che era l’effettivo titolare dell’originale.

Condividendo le statuizioni di merito, la Corte ha osservato preliminarmente che “il reato contestato, di falsificazione materiale in autorizzazione amministrativa commesso da privato, punisce una condotta di contraffazione che pone in pericolo il bene giuridico della fede pubblica. Il principale bene tutelato, in altri termini, pur nell’ambito della ormai riconosciuta natura plurioffensiva dei reati di falso, è quello dell’affidamento nella effettiva provenienza della autorizzazione, dalla pubblica autorità che ne appare emittente e il falso documentale lede principalmente l’efficacia probatoria propria di determinati atti o scritture, dando vita ad una apparenza di paternità documentale”.

In altri termini, ciò che la norma vieta, poiché offensivo per il bene giuridico comune individuato è il fatto che l’agente formi (o faccia formare) una esatta riproduzione dell’autorizzazione amministrativa tale “da indurre in errore, chi ne prenda visione, sulla natura del documento stesso: che non appare e non viene fatto apparire come semplice fotocopia dell’originale ma con la pretesa di tenere luogo in tutto e per tutto dell’originale”.

Pertanto, rinvenendo, nel caso di specie, proprio la situazione della perfetta riproduzione dell’originale mediante il confezionamento di una copia, esibita come originale “e in grado perciò di porre in pericolo la pubblica fede”, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese.

Foggia, 10 luglio 2014                                                          Avv. Eugenio Gargiulo

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