LA LIBERTÀ’ DI CULTO IN MAROCCO : UNA RIFLESSIONE
In alcuni interventi passati mi sono soffermato sulla libertà di pensiero e di esercizio in Marocco. Questo per confutare alcune prese di posizione che definirebbero il Regno come uno “Stato di polizia” . Vorrei proseguire la disamina delle libertà essenziali di uno stato di diritto, affrontando la questione della libertà di culto. Anche qui, in rete circolano tante notizie sul fatto che la libertà di culto sia osteggiata in Marocco. Non voglio dare seguito a polemiche ma voglio basarmi su un discorso puramente giuridico . Per questo mi baserò sulle fonti del diritto . Per prima cosa la fonte primaria: la Costituzione. Le disposizioni generali, definiscono il Marocco come uno “Stato democratico e sociale” nel quale la “sovranità appartiene alla Nazione” . In questo modo viene sancito la sovra ordinazione della sovranità popolare ad ogni organizzazione dello Stato. L’articolo 3 , specifica che pur essendo l’Islam religione di Stato, vengono garantiti libertà di culto alle altre confessioni religiose. Ora , dopo aver delineato le fonti di rango primario , passiamo alla legislazione ordinaria. Il Codice penale del Regno si interessa degli aspetti religiosi, ma contrariamente a quanto capita di leggere in alcuni articoli , il Marocco rappresenta un unicum nella protezione della sfera religiosa sotto l’aspetto penale. L’articolo 220 del codice penale è di estremo interesse per chi si occupa di Marocco . Infatti, questo articolo interviene non solo a grazia della religione maggioritaria ma nel primo comma a tutelare tutti i culti . Infatti, l’articolo mira a tutelare la libertà di tutti i culti (quindi anche cristiano ed ebraico) prevedendo l’arresto da sei mesi a tre anni per coloro che con violenza o minaccia impediscono l’esercizio di un culto (sottolineo di tutti i culti) o di assistere alle funzioni religiose . Anche il secondo comma del medesimo articolo è interessante e rigurda la conversione di un mussulmano ad un altro culto. Infatti, aver proceduto alla conversione di un fedele mussulmano rappresenta un reato , nel momento in cui questa sia avvenuta con l’impiego di mezzi che approfittino della della ” sua debolezza o i suoi bisogni”. In sostanza qualora, per usare un termine più tecnico si “sfrutti la situazione di bisogno” materiale della persona per costringerlo alla conversione. Sul piano dell’organizzazione delle confessioni, lo Stato marocchino , non entra nel dibattito interno alle confessioni. La stessa Costituzione assegna al Sovrano la funzione di “garante del libro esercizio dei culti” riconoscendo quindi un ruolo di garanzia affinchè tutte le religioni possano liberamente esercitare i loro culti. Una garanzia duplice sia in campo islamico sia per quanto rigurada cristiani ed ebrei. In capo islamico, il Sovrano esercita la funzione non in quanto Re ma in quanto “Commendatore dei Credenti” , e come capo del “Consiglio degli Ulema” . Per le altre confessioni esso è il Sovrano che tutela il corretto rapporto tra Stato e confessioni religiosi. In conclusione , il Marocco rappresenta un punto interessante dove una Nazione islamica e nella quale l’Islam è relgione di Stato anche le altre confessioni trovano piena libertà di culto . Una libertà che si articola nella possibilità di autorganizzarsi in base alle proprie regole interne e dove anche le norme secondarie garantiscono il libero esercizio di questo fondamentale diritto dell’uomo.