Moltissimi anziani hanno contratto l’infezione all’interno di Residenze Sanitarie Assistenziali arrivando alla morte. Avv. Franchi (Konsumer): “Le RSA sono responsabili ai sensi dell’art. 1218 c.c. I familiari hanno diritto di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali, derivanti dal decesso, nonché di quelli morali”
Gli anziani ricoverati nelle RSA sono stati, con ogni probabilità, la categoria che ha pagato il prezzo più alto in termini di vite umane dall’inizio della pandemia. Un dato che non può certo essere ignorato. Secondo l’avvocato Giovanni Franchi, presidente per la Regione Emilia-Romagna dell’associazione Konsumer, che da anni tutela i diritti di consumatori e malati: “I familiari di chi ha perso la vita per mancanze della struttura hanno diritto di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali, derivanti dal decesso, nonché di quelli morali”.
Fare una stima di quanti siano gli anziani che siano deceduti per aver contratto il covid19 all’interno di Residenze Sanitarie Assistenziali è molto complesso, poiché non a tutti è stato fatto il tampone e non si dispone di dati ufficiali nazionali. Secondo alcune ricerche diffuse lo scorso giugno, e poi confermate anche dall’Istituto Superiore di Sanità, a pochi mesi dall’arrivo del covid19 si contavano già 10 mila anziani positivi al covid19 deceduti presso le RSA, ambienti che dovrebbero essere sicuri e controllati.
Secondo l’Avvocato Franchi, dunque, in molti casi si è trattato di una mancanza da parte della struttura, che non ha tutelato adeguatamente i propri pazienti. L’art. 1 della Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) prevede, infatti, che i servizi sanitari vengano erogati in sicurezza, con la conseguenza che la RSA deve ritenersi responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. per tutti quei fatti o eventi eziologicamente riconducibili a fenomeni di disorganizzazione: uno dei casi più frequenti è quello delle infezioni nosocomiali, cioè contratte durante la degenza e riconducibili ad un deficit organizzativo della struttura.
“È ormai cosa nota che il covid19 si sia ampiamente diffuso anche all’interno delle RSA di tutta Italia, aprendo ad una serie di potenziali controversie volte ad accertare se l’infezione era prevedibile ed evitabile. – Prosegue l’Avvocato – La legge Gelli ha sancito in capo alle strutture una responsabilità contrattuale, con conseguente prescrizione in 10 anni del diritto al risarcimento e con notevole vantaggio per il danneggiato sotto il profilo dell’onere probatorio. Questi, infatti, dovrà provare soltanto di avere concluso il contratto con la RSA, essere stato infettato durante il ricovero e il nesso causale fra l’infezione e il danno/morte secondo il principio giuridico del ‘più probabile che non’”.
Sarà, poi, onere della struttura sanitaria provare il corretto e diligente adempimento ai propri obblighi, dando la prova liberatoria della imprevedibilità ed inevitabilità dell’infezione. Pertanto, assumerà valore decisivo la dimostrazione di aver tenuto un comportamento conforme a tutta una serie di circolari e direttive del Ministero della Salute riguardanti norme tecniche al fine di evitare il diffondersi del coronavirus che, laddove non fossero rispettate, potrebbero comportare l’insorgenza della responsabilità della R.S.A. (da valutarsi caso per caso).
L’Avvocato Franchi ritiene che tutti gli interessati possano dare corso ad un’azione legale, iniziando la procedura con la cosiddetta mediazione obbligatoria. Gli uffici Konsumer di tutta Italia sono a disposizione degli interessati per chiarimenti ed assistenza.